Art. 7.
               Elezione del Sindaco. Limite ai mandati
 
  1. All'art. 3, comma 3, della legge regionale 26 agosto 1992, n.  7
sono  aggiunte  le  seguenti parole: "Tale limitazione non si applica
nel caso in cui  per  uno  dei  due  mandati  si  sia  verificata  la
fattispecie di cui all'articolo 16, comma 3 della presente legge".