Art. 7.
                     Patrimonio di libri e media
 
  1.  Le biblioteche di pubblica lettura mettono a disposizione della
collettivita' una dotazione di  libri  e  media  conforme  alle  loro
funzioni,  tra  cui  le  opere  a  stampa  come i libri per bambini e
ragazzi, le opere di narrativa, saggistica e consultazione, riviste e
giornali  bollettini  e  altro  materiale   di   informazione   mezzi
audiovisivi  ed  elettronici,  supporti  dati di vario genere nonche'
giochi.
  2.  Alla  scelta  dei  libri  e  media  provvede  la  direzione  di
biblioteca   ovvero  il  personale  bibliotecario,  seguendo  criteri
oggettivi e strettamente professionali, nel rispetto delle  direttive
del consiglio di biblioteca.
  3. Per la costituzione del patrimonio si tiene conto:
   a)  della  qualita',  dell'attualita'  e della molteplicita' delle
offerte;
   b) del fabbisogno locale;
   c) delle finalita', delle funzioni  e  delle  potenzialita'  della
biblioteca;
   d)  delle  caratteristiche  delle  biblioteche  circostanti  e dei
criteri per la formazione del proprio patrimonio bibliografico.
  4. Per la costituzione  del  patrimonio  si  tiene  particolarmente
conto  delle  esigenze  dei gruppi linguistici presenti nel bacino di
utenza servito.
  5. L'attualita' del patrimonio di libri  e  media  viene  garantita
tramite  il continuo incremento e lo scarto del materiale deteriorato
e obsoleto. Il patrimonio attivo  va  rinnovato  annualmente  in  una
percentuale compresa tra il cinque ed il dieci per cento.
  6. Tenuto conto dell'ampiezza del bacino di utenza e della funzione
della  biblioteca,  le  biblioteche  locali  devono avere di norma un
patrimonio attuale di almeno due libri o media per abitante,  con  le
seguenti dotazioni minime da raggiungersi nell'arco di cinque anni:
   a)  3.000  libri e media per le sedi principali di biblioteche nei
comuni con piu' di 1.000 abitanti;
   b) 2.500 libri e media per le sedi principali di  biblioteche  nei
comuni con meno di 1.000 abitanti;
   c) 2.500 libri e media per le sedi succursali.
  7.  Le  biblioteche  comprensoriali  per  le  localita' ladine e le
biblioteche centro di sistema,  oltre  a  soddisfare  i  bisogni  del
rispettivo  bacino  d'utenza,  mettono  a  disposizione libri e media
particolarmente richiesti a livello  comprensoriale  e  distrettuale,
integrando  cosi' l'offerta delle altre biblioteche presenti nel loro
bacino d'utenza.
  8. Nell'ambito del sistema bibliotecario provinciale le biblioteche
di  pubblica  lettura  svolgono  anche   compiti   di   conservazione
differenziati a seconda delle loro funzioni:
   a)  i  punti  di prestito e le sedi succursali non hanno in genere
compiti di conservazione;
   b) le sedi  principali  di  una  biblioteca  di  pubblica  lettura
limitano  la conservazione alla sezione di documentazione locale e ad
eventuali fondi particolari;
   c) le  biblioteche  comprensoriali  e  le  biblioteche  centro  di
sistema  conservano,  oltre  al  patrimonio  locale del comprensorio,
raccolte di libri e media attinenti alle loro funzioni.
  9. Le biblioteche di pubblica lettura cooperano fra loro, con altre
biblioteche e centri di documentazione alla diffusione di particolari
patrimoni bibliografici e dell'informazione.