Art. 15. Obiettivi dell'attivita' amministrativa La Giunta regionale definisce gli obiettivi, formula gli indirizzi operativi dell'attivita' amministrativa e ne verifica i risultati. 2. Le spese correnti del bilancio della Regione, ferme restando le vigenti classificazioni economiche e funzionali, sono distinte in spese correnti di amministrazione e spese correnti operative. Le spese correnti di amministrazione concernono tutte le spese relative alla gestione del personale ed all'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici. 3. Annualmente con la legge di bilancio sara' approvato l'elenco dei capitoli rientranti tra le spese correnti di amministrazione. 4. I direttori regionali, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese correnti di amministrazione nei limiti dei fondi assegnati in bilancio e propongono, ove se ne presenti la necessita', le variazioni di bilancio fra capitoli compresi fra le predette spese correnti di amministrazione, con esclusione di quelli relativi a spese obbligatorie. 5. Le variazioni di bilancio compensative di cui al comma 4 sono effettuate mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.