Art. 16.
         Programmazione e gestione dei fondi extraregionali
 
  1.  All'art.  4  della  legge  regionale  29 dicembre 1962, n. 28 e
successive modifiche ed integrazioni e' aggiunto il seguente comma:
  "La Giunta, altresi', previo parere della commissione  per  l'esame
delle  questioni  concernenti  l'attivita'  della  Comunita' europea,
delibera:
   a) sui programmi di intervento sui fondi comunitari e  statali  in
attuazione  di  tutti  gli  strumenti  programmatori  da  adottarsi o
adottati dall'Unione europea;
   b) sui programmi di iniziativa comunitaria nonche'  su  tutti  gli
altri  interventi  e/o  azioni  adottati  o  da  adottarsi  da  parte
dell'Unione europea;
   c) sui cofinanziamenti da porre a carico  del  bilancio  regionale
nonche'  sulla  assegnazione  ai  singoli  rami  dell'Amministrazione
regionale dei finanziamenti comunitari".
  2. Nel caso in cui i programmi e gli interventi di cui al comma  1,
lettera  b)  prevedano  o  consentano  la  compartecipazione di altri
soggetti pubblici e/o privati, la Giunta regionale,  nel  deliberarne
l'adozione,  attiva  le  necessarie  azioni  per la conclusione di un
accordo tra tutti gli enti e/o soggetti interessati.
  3.  Per  i  programmi  e  le  iniziative  di  cui  al  comma  2  il
cofinanziamento  regionale, se nulla dispone al riguardo la normativa
comunitaria, non puo' superare il 30 per cento del costo  complessivo
del  programma  e/o  iniziativa  e  deve,  comunque, essere approvato
dall'Unione europea.  Le deliberazioni assunte ai sensi del  presente
comma  nonche'  dei  comma  1 e 2 sono trasmesse alla commissione per
l'esame  delle  questioni  concernenti  l'attivita'  della  Comunita'
europea.
  4.  I  direttori  regionali  sono  responsabili dell'attuazione dei
singoli sottoprogrammi e delle singole misure previste dal  programma
operativo    plurifondo,    dalle    sovvenzioni    globali   nonche'
dell'attuazione degli altri programmi ed iniziative comunitarie,  per
i settori di competenza che fanno capo a ciascuna direzione.
  5. Gli stessi direttori, in relazione alle materie poste all'ordine
del  giorno delle riunioni del comitato di sorveglianza e degli altri
organismi compartecipanti  previsti  dalla  normativa  comunitaria  e
nazionale,  possono  partecipare  a  tali organismi in rappresentanza
della Regione.
  6. Le riunioni di cui al comma 5 sono precedute da  riunioni  della
Cabina di regia regionale di cui al successivo art. 17, integrata con
gli  assessori  competenti nelle materie oggetto di valutazione, cio'
al fine di fissare le direttive e  determinare  gli  orientamenti  da
seguire in seno al comitato di sorveglianza.
  7.  Delle  riunioni  del comitato di sorveglianza e degli argomenti
posti all'ordine del giorno e'  data  tempestiva  comunicazione  alla
commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attivita' della
CE,  alla  quale  vengono inviate le relazioni illustrative di quanto
trattato e deciso in quelle sedi. Alla suindicata  commissione  sono,
altresi',  trasmesse  tempestivamente  le  relazioni  dei  consulenti
valutatori  del  programma  operativo  plurifondo   e   delle   altre
iniziative e/o azioni comunitarie, se sottoposte a valutazione.
  8.  Il  presidente  della  Regione,  in  ottemperenza agli obblighi
scaturenti  dalla  decisione  CE  n.  2194  del  28  settembre  1995,
istituisce  sul  territorio  regionale lo "sportello comunitario" con
funzioni di documentazione e informazione su programmi ed  iniziative
finanziate,  a vario titolo, dall'Unione europea nonche' con funzioni
di  supporto  per  l'attivazione,   da   parte   dell'Amministrazione
regionale  e  dei  soggetti  pubblici e privati, di tali programmi ed
iniziative. Il supporto riguarda, principalmente, l'assistenza  nella
predisposizione  della  documentazione  necessaria  per  accedere  ai
finanziamenti comunitari e/o statali. L'attivita'  dello  "sportello"
e'  organizzata  presso la direzione dei rapporti extraregionali, che
coordina  altresi'  le  medesime  attivita'  svolte  anche   mediante
apposite  convenzioni  che il presidente della Regione puo' stipulare
con enti ed istituti  sottoposti  a  controllo  e/o  vigilanza  della
Regione,  con enti locali territoriali, associazioni di categoria non
aventi fini di lucro, ordini professionali,  agenzie  e  societa'  di
sviluppo a prevalente partecipazione pubblica.
  9. Il presidente della Regione, sentita la Cabina di regia, convoca
almeno  ogni sei mesi una sessione della Giunta regionale dedicata ai
problemi comunitari, al fine di:
   a) esaminare le possibilita' di  accesso  ai  fondi  comunitari  e
assumere gli atteggiamenti conseguenti;
   b)    definire   le   strategie   finanziarie   programmatiche   e
istituzionali per l'adozione delle politiche comunitarie;
   c) definire un quadro articolato, per obiettivi  di  interventi  e
per  specificazioni,  dei  fabbisogni regionali finanziari per l'anno
successivo, per l'attuazione delle politiche comunitarie;
   d) individuare le misure da  adottare  per  l'impiego  compiuto  e
coordinato   delle   risorse   comunitarie   e   nazionali   ad  esse
complementari;
   e) verificare lo stato di avanzamento degli  interventi  regionali
finanziati  dalla  Comunita'  e  i  risultati conseguiti e definire i
relativi dati derivanti dal monitoraggio finanziario, ai  fini  della
trasmissione  al  Ministero  del  tesoro  ed  esaminare gli indirizzi
generali del CIPE e del Governo centrale;
   f) verificare la conformita'  della  legislazione  regionale  alla
normativa  comunitaria  e  predisporre  gli  eventuali adeguamenti da
proporre all'Assemblea regionale.
  10.  I  provvedimenti  adottati  nel  corso  della  sessione   sono
trasmessi  all'Assemblea  regionale  per  il  parere della competente
commissione per l'esame  delle  questioni  concernenti  la  Comunita'
europea.
  11.  L'assessore  regionale  per  il  bilancio  e  le  finanze, con
riguardo ai capitoli di  spesa  interessati  al  cofinanziamento  dei
programmi, delle iniziative e delle azioni di cui al comma 1, lettere
a)  e  b),  e'  autorizzato  ad  apportare  le variazioni di bilancio
compensative tra i capitoli regionali di cofinanziamento  conseguenti
a  successive  modificazioni  del  piano  finanziario  previsto negli
strumenti attuativi di detti programmi  e  cofinanziamenti  cui  tali
capitoli  si  riferiscono.   Di tali variazioni e' data comunicazione
alla competente Commissione per l'esame delle  questioni  concernenti
l'attivita' della Comunita' europea.