Art. 17. Cabina di regia regionale 1. Al fine di consentire una efficace utilizzazione sul territorio dei fondi strutturali comunitari e di tutte le risorse, comunitarie e statali, e' istituita presso la presidenza della Regione la "Cabina di regia regionale" - in prosieguo "Cabina" - con funzioni di coordinamento, stimolo, promozione, verifica e controllo delle relative azioni di intervento. 2. La "Cabina" dipende funzionalmente dal Presidente della Regione. Con decreto dello stesso, previa deliberazione della Giunta regionale, sono nominati i componenti della "Cabina" in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente, tutti con specifica esperienza professionale nelle materie di competenza della "Cabina" stessa, scelti al di fuori dell'Amministrazione regionale. L'incarico dura quattro anni, e' revocabile ed e' rinnovabile una sola volta. Ai componenti della "Cabina" spetta una indennita' non pensionabile. 3. Per il funzionamento e la regolarizzazione delle funzioni della "Cabina" si provvede con delibera di Giunta di Governo previo parere favorevole della competente commissione per l'esame delle questioni concernenti la CE dell'Assemblea regionale siciliana. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si provvedera' a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.