Art. 18. Modificazioni alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 1. Il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e' sostituito dai seguenti: "Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le sole somme dovute dalla Regione a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio stesso. Si considerano altresi' impegnate: a) le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui in corrispondenza e per l'ammontare dei mutui contratti; b) le spese in conto capitale finanziate con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza dell'ammontare dei prestiti emessi e riscossi; c) le spese correlate ad accertamenti di entrate relative ad assegnazioni comunitarie, statali e di altri enti aventi destinazione vincolata e le spese relative all'eventuale cofinanziamento delle assegnazioni medesime. Le somme stanziate per spese in conto capitale relative all'esecuzione di opere e di lavori pubblici in genere, anche se non impegnate, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, nel solo esercizio successivo - mediante decreti motivati delle competenti amministrazioni - al termine del quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie di spesa". 2. L'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e' sostituito dal seguente: "Art. 18 (Mutui, prestiti e anticipazioni). - La Regione puo' contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento e rimborso di prestiti; le relative entrate hanno destinazione vincolata. I mutui ed i prestiti obbligazionari possono essere altresi' assunti per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di amministrazione come risulta determinato con il rendiconto generale dell'esercizio precedente. L'autorizzazione alla contrazione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, cessa di avere vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. L'ammortamento dei muti non puo' avere durata inferiore ad anni cinque e maggiore di anni quindici e la relativa decorrenza e' fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto; la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono, sono corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento da calcolare sulle sole somme effettivamente erogate dalla data di somministrazione alla data di decorrenza dell'ammortamento - gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Il ricavato dei mutui e dei prestiti obbligazionari e' versato nelle casse regionali ed e' utilizzato in base a documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. I mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscossi, sono iscritti fra i residui attivi; i mutui non stipulati e i prestiti non emessi, entro lo stesso termine costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni. I mutui sono stipulati ed i prestiti sono emessi dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa delibera della Giunta regionale. I mutui possono essere contratti ed i prestiti obbligazionari possono essere emessi a tasso fisso o variabile. Le emissioni obbligazionarie sono effettuate secondo i parametri finanziari indicati nel regolamento ministeriale in materia di titoli obbligazionari emessi da enti locali. La Regione puo' contrarre anticipazioni con le aziende di credito incaricate del servizio di cassa regionale unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 3 per cento dell'ammontare delle entrate tributarie riscosse e versate nell'esercizio precedente, al tasso effettivo annuo di interesse non superiore a quello corrisposto sulle giacenze di cassa aumentato di due punti. Le anticipazioni devono essere estinte entro il termine dell'esercizio finanziario in cui sono contratte. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente articolo". 3. Le disposizioni di cui all'art. 18, primo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 come modificato dal primo alinea del punto 2 del presente articolo, trovano applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2000. 4. All'art. 12, primo comma, della legge regionale n. 47 del 1977 dopo le parole "non impegnate" sono aggiunte le seguenti "o non mantenute in bilancio".