Art. 19. Perenzione amministrativa 1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa negli esercizi finanziari dal 1977 el 1986 non reiscritte in bilancio entro il 31 dicembre 1996 sono cancellate dal conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 1996. 2. All'eventuale pagamento delle spese relative a somme eliminate per effetto del comma 1 si provvede, nei casi in cui sussista l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione con le disponibilita' dei capitoli aventi finalita' analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o in mancanza di disponibilita', mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468.