Art. 20 Modifica dell'art. 8 legge regionale n. 15 del 1993 1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e' soppresso. Pertanto trovano applicazione le previgenti disposizioni di cui all'art. 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.