Art. 21. Fondi agli enti sub regionali 1. A decorrere dal 1 luglio 1997 le somme assegnate o trasferite a qualunque titolo a comuni, province, enti ed aziende sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione, sono versate in appositi conti correnti di tesoreria regionale presso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione. 2. Le operazioni di assegnazione o trasferimento di somme del bilancio della Regione ai conti correnti dei soggetti di cui al comma 1 non sono computate nel movimento generale di cassa della Regione e sono effettuate senza perdita di valuta per la Regione stessa. 3. Le aziende di credito sono tenute a versare direttamente, alla fine di ciascun semestre, gli interessi maturati sui conti correnti di cui al comma 2 in entrata del bilancio della Regione. Gli interessi sono computati al medesimo tasso applicato sulle giacenze di cassa della Regione. 4. Le somme assegnate ai comuni e alle province sono iscritte nei rispettivi bilanci di previsione, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, distintamente dalle altre fonti di finanziamento. In ogni caso non possono essere utilizzate a copertura di disavanzi di amministrazione o per ripiano di deficit strutturale. 5. I comuni e le province regionali sono tenuti a predisporre ed approvare un piano triennale di attivita' per la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, la promozione turistica ed agro-turistica, di manifestazioni ed iniziative promozionali, di festivita' di interesse locale. 6. In assenza del piano le somme assegnate ai sensi del comma 4 non possono essere utilizzate per le predette finalita'. 7. Il piano e' approvato dai consigli comunali e provinciali entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e puo' essere rivisto ogni anno in ragione di sopravvenute esigenze. Per l'anno 1997 il piano dovra' essere approvato entro il 30 giugno ed il divieto di cui al precedente periodo decorre da tale data.