Art. 23. Pareri Commissioni parlamentari 1. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legislazione regionale che prevedono l'emanazione di pareri delle commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana nell'iter di procedimenti amministrativi concernenti programmi di spesa. Restano ferme le disposizioni che prevedono pareri delle commissioni predette in ordine a criteri generali relativi alla programmazione della spesa anche settoriale e alle nomine e designazioni, rientranti nella competenza del Governo regionale e degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale. 2. I programmi di spesa sono trasmessi all'Assemblea regionale entro dieci giorni dalla relativa approvazione, corredati delle indicazioni relative agli interventi esclusi.