Art. 23.
                   Pareri Commissioni parlamentari
 
  1.  Sono  abrogate  le  disposizioni  contenute  nella legislazione
regionale che prevedono  l'emanazione  di  pareri  delle  commissioni
legislative   dell'Assemblea   regionale   siciliana   nell'iter   di
procedimenti amministrativi concernenti programmi di  spesa.  Restano
ferme le disposizioni che prevedono pareri delle commissioni predette
in ordine a criteri generali relativi alla programmazione della spesa
anche  settoriale  e  alle  nomine  e  designazioni, rientranti nella
competenza del Governo regionale e degli enti,  aziende  ed  istituti
sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale.
  2.  I  programmi  di  spesa  sono trasmessi all'Assemblea regionale
entro dieci  giorni  dalla  relativa  approvazione,  corredati  delle
indicazioni relative agli interventi esclusi.