Art. 24.
                        Mutui per l'anno 1996
 
  1.  I  mutui  autorizzati  per l'anno 1996 dall'art. 17 della legge
regionale 8 gennaio 1996, n. 5 e dall'art. 3 della legge regionale 20
agosto 1996, n. 37 come modificato dall'art. 3 della legge  regionale
29  dicembre 1996, n. 52, possono essere contratti, anche per importi
parziali,  entro  il  termine  del  30  aprile  1997,  alle  medesime
condizioni  previste  dalle  norme  stesse.  Per  la stipulazione dei
contratti dei mutui predetti si fa riferimento ai  pareri  in  merito
gia' espressi dal consiglio di giustizia amministrativa.
  2.  Le entrate derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono accertate
con riferimento all'esercizio 1996.
  3.  Gli  oneri  per  l'ammortamento  dei  mutui  di cui al comma 1,
previsti dalle relative norme di autorizzazione, sono  iscritti,  nel
limite  della  spesa  complessiva  autorizzata,  nel bilancio per gli
esercizi 1997 e successivi in relazione agli ammontari risultanti dai
rispettivi piani di ammortamento.