Art. 25.
     Garanzie per il rimborso di mutui e prestiti della Regione
 
  1.  La  Regione,  quale  garanzia  del  pagamento  delle  rate   di
ammortamento  dei mutui e dei prestiti di cui all'art. 18 della legge
regionale  8  luglio  1997,  n.  47   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, puo' rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle
entrate tributarie di cui al titolo primo del bilancio annuale.
  2.  L'atto  di  delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato
dalla Regione all'Azienda di credito che svolge il servizio di  cassa
e costituisce titolo esecutivo.