Art. 27.
       Normalizzazione del servizio di riscossione dei tributi
 
  1. Ai fini della normalizzazione del servizio  di  riscossione  dei
tributi e delle altre entrate in Sicilia e' consentito:
   a)  per  i ruoli ripartiti in piu' rate per i quali la riscossione
della prima rata scada a febbraio 1997, consegnati oltre  il  termine
di  cui  al primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1973, n. 602, che l'esazione  di  detta  rata
sia  effettuata  comulativamente  alla riscossione della seconda rata
alla scadenza di questa;
   b) per i ruoli posti in riscossione in un'unica rata con  scadenza
febbraio  1997,  la  proroga  sino  ad  un  mese, a condizione che la
scadenza avvenga  prima  del  compimento  dei  termini  di  decadenza
previsti dall'art.  17 del decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1973, n. 602;
   c)  per  i  termini  di  effettuazione dei versamenti diretti e di
pagamento delle imposte riscosse mediante  i  ruoli,  nonche'  per  i
termini procedurali e di riversamento pendenti o scadenti nel periodo
dal  27  dicembre  1996  al 31 gennaio 1997, il differimento al primo
febbraio 1997  nei  confronti  dei  contribuenti  e  del  commissario
governativo  delegato  alla  riscossione  dei  tributi  e delle altre
entrate in Sicilia.