Art. 28. Modifiche all'art. 5 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e' sostituito dai seguenti: "2. Per il periodo compreso fra la data di maturazione del concorso relativo alle operazioni di credito agevolato di cui al comma 1, o alle singole rate di esse, e la data di effettivo pagamento dei titoli stessi sono corrisposti agli istituti ed aziende di credito, previa documentata richiesta degli stessi, gli interessi nella misura di cui al comma 4. 2-bis. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze, di concerto con gli assessori competenti e d'intesa con gli istituti e le aziende di credito, determina le modalita' applicative finalizzate alla corresponsione dei predetti interessi".