Art. 4. Misura dei benefici 1. Il contributo e' stabilito nell'abbattimento di 4 punti percentuali sul tasso di interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio di garanzia e l'istituto di credito, indipendentemente dalla forma tecnica adottata, purche' i finanziamenti abbiano una durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 60 mesi. 2. Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di interventi in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del contributo regionale viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente quelli fissati ai sensi del comma 1. 3. Qualora il finanziamento attribuito alla singola cooperativa o consorzio di garanzia sia insufficiente a far fronte a tutte le domande degli aventi diritto, il consorzio o la cooperativa diminuiscono proporzionalmente la misura del contributo da assegnare alle singole imprese fino all'importo minimo del 2,5 per cento nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1 e dell'ordine di priorita' individuato sulla base della presentazione cronologica delle domande.