Art. 4.
                         Misura dei benefici
 
  1.  Il  contributo  e'  stabilito  nell'abbattimento  di  4   punti
percentuali  sul  tasso  di  interesse  risultante  dalla convenzione
stipulata tra la cooperativa o il consorzio di garanzia e  l'istituto
di credito, indipendentemente dalla forma tecnica adottata, purche' i
finanziamenti  abbiano  una  durata  non  inferiore  a  36 mesi e non
superiore a 60 mesi.
  2.  Qualora  i  prestiti  siano  assistiti  dalla  concessione   di
interventi  in  conto interessi da parte di altri enti o istituti, la
misura del contributo regionale viene  proporzionalmente  ridotta  in
modo  che  gli  interventi non superino globalmente quelli fissati ai
sensi del comma 1.
  3. Qualora il finanziamento attribuito alla singola  cooperativa  o
consorzio  di  garanzia  sia  insufficiente  a  far fronte a tutte le
domande  degli  aventi  diritto,  il  consorzio  o   la   cooperativa
diminuiscono  proporzionalmente la misura del contributo da assegnare
alle  singole  imprese  fino all'importo minimo del 2,5 per cento nel
rispetto delle determinazioni di cui al  comma  1  e  dell'ordine  di
priorita'  individuato  sulla  base  della  presentazione cronologica
delle domande.