Art. 5.
                      Erogazione del contributo
 
  1. Gli organi deliberativi dei  consorzi  e  delle  cooperative  di
garanzia  selezionano, tra le piccole medie imprese socie che abbiano
richiesto o ottenuto finanziamenti  assistiti  dalle  garanzie  delle
cooperative o dei consorzi, quelle che abbiano realizzato i programmi
di  cui al comma 1 dell'art. 3, formandone graduatoria secondo quanto
previsto dall'art. 4.
  2. Le graduatorie sono trasmesse alla  Giunta  regionale  entro  il
termine  stabilito dall'atto deliberativo di cui al comma 3 dell'art.
2. Sono trasmesse altresi' alla Giunta regionale le  graduatorie  dei
beneficiari  che  hanno ultimato la realizzazione dell'intervento per
il  quale  hanno  fatto  domanda  di  finanziamento  corredata  dalla
documentazione richiesta.
  3.  La  Giunta  regionale, approvate, con proprio atto, con o senza
modifiche le graduatorie, liquida alle cooperative e ai  consorzi  di
garanzia  il  50  per  cento dei contributi concessi, autorizzando le
cooperative ed i  consorzi  a  disporre  l'erogazione  a  favore  dei
beneficiari  risultanti  dalle graduatorie stesse. Il restante 50 per
cento viene erogato, previa  presentazione  della  documentazione  di
spesa  ed  effettuazione degli accertamenti tecnico-amministrativi di
competenza delle cooperative e dei consorzi di garanzia.
  4. Le somme oggetto di revoca vengono impiegate a favore  di  altri
soggetti   selezionati   dallo   stesso   consorzio  o  dalla  stessa
cooperativa o, in mancanza da altri consorzi o cooperative, secondo i
criteri stabiliti nell'atto deliberativo di cui al comma 3  dell'art.
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