Art. 5. Erogazione del contributo 1. Gli organi deliberativi dei consorzi e delle cooperative di garanzia selezionano, tra le piccole medie imprese socie che abbiano richiesto o ottenuto finanziamenti assistiti dalle garanzie delle cooperative o dei consorzi, quelle che abbiano realizzato i programmi di cui al comma 1 dell'art. 3, formandone graduatoria secondo quanto previsto dall'art. 4. 2. Le graduatorie sono trasmesse alla Giunta regionale entro il termine stabilito dall'atto deliberativo di cui al comma 3 dell'art. 2. Sono trasmesse altresi' alla Giunta regionale le graduatorie dei beneficiari che hanno ultimato la realizzazione dell'intervento per il quale hanno fatto domanda di finanziamento corredata dalla documentazione richiesta. 3. La Giunta regionale, approvate, con proprio atto, con o senza modifiche le graduatorie, liquida alle cooperative e ai consorzi di garanzia il 50 per cento dei contributi concessi, autorizzando le cooperative ed i consorzi a disporre l'erogazione a favore dei beneficiari risultanti dalle graduatorie stesse. Il restante 50 per cento viene erogato, previa presentazione della documentazione di spesa ed effettuazione degli accertamenti tecnico-amministrativi di competenza delle cooperative e dei consorzi di garanzia. 4. Le somme oggetto di revoca vengono impiegate a favore di altri soggetti selezionati dallo stesso consorzio o dalla stessa cooperativa o, in mancanza da altri consorzi o cooperative, secondo i criteri stabiliti nell'atto deliberativo di cui al comma 3 dell'art. 2.