Art. 5. Servizio socio-assistenziale 1. Il Servizio socio-assistenziale regionale e' costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attivita' destinati, nell'ambito territoriale della Regione, a promuovere il benessere delle persone, a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione sociale.