Art. 5.
                    Servizio socio-assistenziale
 
  1.  Il  Servizio  socio-assistenziale  regionale  e' costituito dal
complesso delle  funzioni,  delle  strutture,  dei  servizi  e  delle
attivita'   destinati,  nell'ambito  territoriale  della  Regione,  a
promuovere il benessere delle persone, a  prevenire  e  rimuovere  le
situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione sociale.