Art. 10.
                         Deposito cauzionale
 
  1. Entro trenta giorni dalla data  di  comunicazione  del  rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio o entro la data di effettivo inizio
dell'attivita'  qualora  l'apertura  avvenga  in data successiva alla
comunicazione, il titolare della  istituenda  agenzia  di  viaggio  e
turismo   deve   versare   alla   Provincia,   pena  decadenza  dalla
autorizzazione stessa, un deposito cauzionale nella misura di:
   a) lire  quattrocento  milioni  per  le  agenzie  di  viaggio  che
svolgano le attivita' di cui all'art. 2, lett. a);
   b)  lire  duecentocinquanta  milioni per le agenzie di viaggio che
svolgano le attivita' di cui all'art. 2, lett. b);
   c) lire centocinquanta milioni  per  le  agenzie  di  viaggio  che
svolgano le attivita' di cui all'art. 2, lett. c).
  2.  Il  deposito  cauzionale,  purche'  sia  garantita senza alcuna
limitazione  l'immediata  disponibilita'  delle  somme,  puo'  essere
costituito  anche  da  fidejussione  bancaria  irrevocabile o polizza
fidejussoria   assicurativa   o   ogni    altra    idonea    garanzia
preventivamente approvata dalla Provincia.
  3.   Il   deposito   cauzionale   e'  istituito  a  garanzia  delle
obbligazioni assunte dalla agenzia di viaggio e turismo e a  garanzia
dei   danni  eventualmente  arrecati  in  conseguenza  dell'attivita'
dell'agenzia.
  4.  Il  deposito  cauzionale  e'  vincolato per tutto il periodo di
esercizio  dell'agenzia.  Lo  svincolo  della  cauzione,  su  domanda
dell'interessato,   e'   disposto   dalla   Provincia  non  prima  di
centottanta giorni dalla data di cessazione della  attivita',  previa
verifica  effettuata presso la Cancelleria del Tribunale, la Questura
e la Guardia di Finanza competenti, per accertare la inesistenza  nei
confronti  del titolare dell'autorizzazione di agenzia di viaggio che
ha cessato l'attivita' di pendenze in corso, che  possano  comportare
rivalsa sulla cauzione a suo tempo costituita dalla agenzia stessa.
  5. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla
sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 3,
esso  deve essere reintegrato nella misura di cui al comma 1 entro il
termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della   diffida   ad
adempiervi  da  parte  della  Provincia, a pena della decadenza dalla
autorizzazione.