Art. 11. Garanzia assicurativa 1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, a pena di revoca dell'autorizzazione, polizze assicurative di responsabilita' civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonche' a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonche' dalla direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i circuiti "tutto compreso" cosi' come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. 2. Copia della polizza di assicurazione di cui al comma 1 deve essere depositata presso la Provincia competente.