Art. 11.
                        Garanzia assicurativa
 
  1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, a  pena
di    revoca    dell'autorizzazione,    polizze    assicurative    di
responsabilita' civile a copertura dei rischi derivanti alle  persone
dalla  partecipazione  ai  programmi di viaggio e soggiorno nonche' a
garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi  verso  l'utente  dei
servizi  turistici,  nella  osservanza delle disposizioni previste in
materia dalla Convenzione Internazionale  relativa  ai  contratti  di
viaggio  (CCV)  di  cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonche'
dalla direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i circuiti
"tutto compreso" cosi' come recepita dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 111.
  2. Copia della polizza di assicurazione di  cui  al  comma  1  deve
essere depositata presso la Provincia competente.