Art. 12.
                         Pacchetti turistici
             Programmi di viaggio e opuscoli informativi
 
  1. I programmi, gli opuscoli, gli annunci, i manifesti e ogni altro
mezzo  informativo  concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni,
con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti e organizzati
da agenzie di viaggio e turismo, sia per l'interno che per  l'estero,
al  fini  della loro pubblicazione e diffusione devono essere redatti
in modo da fornire all'utente un'informazione corretta e completa.
  2. Per i "pacchetti turistici" si applica la  specifica  disciplina
stabilita  dal  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 concernente
"Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente  i  viaggi,  le
vacanze ed i circuiti "tutto compreso".
  3.  I  programmi,  ed  opuscoli relativi all'offerta al pubblico di
singoli servizi turistici, ovvero i relativi contratti ove  previsti,
dovranno  contenere  gli  elementi pertinenti allo specifico servizio
offerto indicati nella Convenzione Internazionale  sui  contratti  di
viaggio  (CCV)  di  cui  alla  Legge  n.  1084  del 1977 e successive
integrazioni e modifiche.
  4.   Il   programma   di   viaggio   costituisce  parte  integrante
dell'eventuale documento di viaggio. Qualora il documento di  viaggio
non  sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento
della  promessa  di  servizi  a  fini  dell'accertamento  dell'esatto
adempimento.
  5.  Il programma di viaggio deve indicare gli organismi ai quali il
turista puo' rivolgersi in caso di eventuali controversie e il numero
telefonico per l'assistenza (c.d.  numero  verde),  che  puo'  essere
predisposto  sia  dall'organizzazione  del viaggio ovvero anche dagli
organismi di tutela del turista.
  6. Le agenzie produttrici ed organizzatrici di viaggi  e  soggiorni
trasmettono  alla  Provincia  territorialmente competente copia delle
pubblicazioni o di altro materiale informativo relativo ai  programmi
di viaggio.