Art. 2.
               Denuncia preventiva di inizio attivita'
 
  1. La denuncia di inizio attivita' di  cui  all'articolo  19  della
legge  n.  241/1990,  come  sostituito dall'articolo 2 della legge n.
537/1993,   sostituisce   l'autorizzazione    amministrativa    nelle
fattispecie  relative  all'esercizio  di  vendita  al  minuto,  ed in
particolare in quelle  di  cui  all'allegata  tabella  A,  quando  il
rilascio  del  titolo  autorizzatorio si configuri quale atto dovuto,
non sussistendo limitazioni di  alcun  genere  e  non  implicando  la
benche'     minima     valutazione     discrezionale     da     parte
dell'amministrazione procedente.
  2. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non
oltre  sessanta  giorni  dalla  denuncia,  verificare  d'ufficio   la
sussistenza  dei  presupposti  e  dei  requisiti di legge richiesti e
disporre, se del  caso,  con  provvedimento  motivato  da  notificare
all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell'attivita'  e  la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio'
sia possibile, l'interessato provveda  a  conformare  alla  normativa
vigente   detta   attivita'  ed  i  suoi  effetti  entro  il  termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa.