Art. 2. Denuncia preventiva di inizio attivita' 1. La denuncia di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 537/1993, sostituisce l'autorizzazione amministrativa nelle fattispecie relative all'esercizio di vendita al minuto, ed in particolare in quelle di cui all'allegata tabella A, quando il rilascio del titolo autorizzatorio si configuri quale atto dovuto, non sussistendo limitazioni di alcun genere e non implicando la benche' minima valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione procedente. 2. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.