Art. 4.
              Vendita per corrispondenza e a domicilio
 
  1.  L'iscrizione  al  registro  degli esercenti il commercio (REC),
istituito con l'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n.  426,  come
modificato  dall'articolo  1  della  legge  5 luglio 1975, n. 320, e'
direttamente abilitante alla vendita per corrispondenza su catalogo e
a domicilio.
  2. La vendita a domicilio puo'  essere  svolta  tramite  incaricati
oppure direttamente dal titolare della ditta esercente.