Art. 4. Vendita per corrispondenza e a domicilio 1. L'iscrizione al registro degli esercenti il commercio (REC), istituito con l'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 320, e' direttamente abilitante alla vendita per corrispondenza su catalogo e a domicilio. 2. La vendita a domicilio puo' essere svolta tramite incaricati oppure direttamente dal titolare della ditta esercente.