Art. 6.
                       Integrazione scolastica
 
  1.  La  Regione  favorisce  lo  sviluppo  dei servizi finalizzati a
garantire il diritto allo studio dei portatori  di  handicap  per  il
loro  inserimento  nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado
cosi' come previsti dalla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme
organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati) ed  emana
direttive  alle  USL  e  ai comuni allo scopo di rendere efficienti i
servizi e di garantire in egual modo  il  diritto  degli  utenti  nel
territorio regionale.
  2.  Le  USL, tenendo conto delle direttive regionali, provvedono in
particolare:
   a) attraverso i competenti servizi, alla  diagnosi  funzionale  di
cui all'art. 4;
   b)  a  garantire  le  condizioni  necessarie  all'integrazione dei
portatori  di  handicap  in  situazione  di   gravita'   nei   plessi
scolastici;
   c)  a valorizzare l'esperienza dell'integrazione scolastica di cui
alla lettera b)  e  favorire  ogni  altra  forma  di  sperimentazione
scolastica;
   d)   a  ogni  altro  intervento  di  carattere  sanitario  per  la
prevenzione, la cura e la riabilitazione degli alunni handicappati.
  3. I comuni provvedono alle attivita' di assistenza scolastica,  ai
sensi  della  legge  regionale 12 maggio 1980, n. 42 "Norme organiche
per l'attuazione del diritto allo studio".
  In particolare gli stessi provvedono:
   a) agli adempimenti finalizzati  all'abbattimento  delle  barriere
architettoniche che ostacolano la partecipazione alla vita scolastica
dei portatori di handicap;
   b) ai servizi di accompagnamento e trasporto;
   c)  alla dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici di
carattere  collettivo,  per  l'integrazione  scolastica  e   per   le
attivita' collegate, comprese le attivita' sportive, nonche', in caso
di  impossibilita'  di  assicurare  il  servizio di accompagnamento e
trasporto,  all'eventuale  attribuzione  di  assegni  di   studio   o
contributi per limitare l'aggravio economico delle famiglie;
   d)    all'eventuale    adeguamento   dell'organizzazione   e   del
funzionamento  degli  asili  nido  alle  esigenze  dei  bambini   con
handicap,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma 2, della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
   e) a  garantire  l'integrazione  dei  bambini  handicappati  nelle
scuole   materne   comunali   anche   con   l'ausilio   di  educatori
specializzati  per  il  sostegno  e  la  sperimentazione   di   nuove
metodologie di socializzazione e di apprendimento.