Art. 7.
                      Formazione professionale
 
  1.  L'inserimento  nelle  attivita' di formazione professionale, in
relazione  alle  diverse  capacita'  ed  esigenze  del  portatore  di
handicap,   attestate  dalle  USL  con  la  diagnosi  funzionale,  e'
effettuato, ai sensi delle vigenti normative comunitarie, nazionali e
regionali, attraverso:
   a) la formazione ordinaria;
   b) la formazione speciale;
   c) le attivita' di formazione-socializzazione.
  2 Le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono svolte,
nell'ambito  dei  normali  corsi  realizzati dai Centri di formazione
professionale dipendenti da enti pubblici e privati  convenzionati  e
nell'ambito   delle  iniziative  contemplate  dal  piano  annuale  di
formazione professionale, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.
17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  3.  Le attivita' di cui alla lettera c) del comma 1 sono realizzate
in collaborazione tra enti di formazione professionale, USL e comuni,
secondo criteri adottati dalla Regione nella programmazione triennale
e nel piano annuale ai sensi della vigente legislazione.
  4. Nel piano annuale di cui al comma 2 vengono altresi'  fissati  i
criteri  per  l'inserimento  dei  portatori di handicap nelle diverse
tipologie formative in relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  17,
commi  2  e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e in coerenza con
le previsioni normative statali in materia di elevazione dell'obbligo
scolastico.
  5. Le figure professionali da utilizzare nel sostegno  didattico  e
formativo  devono  essere  in  possesso  dei  titoli prescritti dalla
normativa  vigente  in  materia  e  devono  frequentare  i  corsi  di
aggiornamento,   riqualificazione   e   le   attivita'  di  tirocinio
organizzate d'intesa con le universita'.
  6. In analogia a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, della legge
5 febbraio  1992,  n.  104,  anche  presso  i  Centri  di  formazione
professionale  possono essere costituiti gruppi di studio e di lavoro
con  il  compito  di  collaborare  alle  iniziative  educative  e  di
integrazione previste dal piano annuale di formazione professionale.
  7.  La  Regione  privilegia  e  favorisce l'attuazione dei progetti
comunitari finalizzati al superamento del divario nelle  opportunita'
formative.