Art. 31.
                    Regolazione imprese artigiane
 
  1.  Per  le  istanze gia' presentate alla data di entrata in vigore
della presente legge ai fini dell'osservanza  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito
nella  legge  20  maggio  1993, n. 151, per le finalita' previste dal
comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1994,  n.  27,
alle   imprese   artigiane   e'   consentito   di   provvedere   alla
regolarizzazione delle situazioni eventualmente loro  contestate  per
violazione delle disposizioni suddette entro 60 giorni dalla notifica
della contestazione.