Art. 31. Regolazione imprese artigiane 1. Per le istanze gia' presentate alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151, per le finalita' previste dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, alle imprese artigiane e' consentito di provvedere alla regolarizzazione delle situazioni eventualmente loro contestate per violazione delle disposizioni suddette entro 60 giorni dalla notifica della contestazione.