Art. 32.
            Certificazione contributiva imprese artigiane
 
  1. Ai fini della concessione dei benefici di cui agli articoli 27 e
28  della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, in sostituzione del
documento previsto nella lettera a)  dell'articolo  30  della  stessa
legge  l'impresa  artigiana  dovra'  produrre  apposita  attestazione
rilasciata dall'INPS dalla quale si evinca che la stessa  impresa  e'
in  regola con gli adempimenti contributivi relativi agli apprendisti
o agli operai per i quali vengono richiesti i contributi.