Art. 32. Certificazione contributiva imprese artigiane 1. Ai fini della concessione dei benefici di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, in sostituzione del documento previsto nella lettera a) dell'articolo 30 della stessa legge l'impresa artigiana dovra' produrre apposita attestazione rilasciata dall'INPS dalla quale si evinca che la stessa impresa e' in regola con gli adempimenti contributivi relativi agli apprendisti o agli operai per i quali vengono richiesti i contributi.