Art. 33. Consorzi di sviluppo industriale 1. I fondi relativi agli esercizi finanziari 1988, 1989, 1990 e 1991 assegnati ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia (A.S.I.) e non utilizzati dagli stessi entro il 30 ottobre 1997, saranno destinati dall'assessore regionale per l'industria, entro il termine previsto dall'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, per le medesime finalita' dell'articolo 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, sempre che le opere risultino inserite nei programmi triennali dei Consorzi.