Art. 33.
                  Consorzi di sviluppo industriale
 
  1. I fondi relativi agli esercizi finanziari  1988,  1989,  1990  e
1991  assegnati  ai  sensi  dell'articolo  27 della legge regionale 4
gennaio 1984, n. 1 ai Consorzi per le aree  di  sviluppo  industriale
della  Sicilia  (A.S.I.)  e  non  utilizzati dagli stessi entro il 30
ottobre  1997,  saranno  destinati   dall'assessore   regionale   per
l'industria,  entro  il  termine previsto dall'articolo 9 della legge
regionale  28  aprile  1997,  n.  14,  per  le   medesime   finalita'
dell'articolo  27  della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, sempre
che le opere risultino inserite nei programmi triennali dei Consorzi.