Art. 34. Modifica della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68 1. L'articolo 1 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68 e' cosi' sostituito: "1. Per la copertura dei rischi nascenti dalle operazioni di ristrutturazione finanziaria di cui all'articolo 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni e agli articoli 43 e 44 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle banche garanzia sussidiaria nella misura massima del 40 per cento del credito consolidato. 2. La garanzia non si attiva in caso di insolvenza verificatasi nei diciotto mesi successivi all'erogazione del finanziamento. 3. Il comitato regionale per il credito ed il risparmio determina i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione della garanzia. 4. Gli eventuali interventi in garanzia saranno effettuati dall'assessorato regionale del bilancio e delle finanze al quale dovranno essere inviate le relative richieste". 2. All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo per l'esercizio finanziario 1997 si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilita' del cap. 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 la somma di lire 20.000 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 55937) e' posta a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, sulle assegnazioni statali relative all'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752. 4. In relazione a quanto disposto nel comma 3, nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni: Spesa Assessorato regionale agricoltura e foreste Capitolo 55945: spese per la realizzazione di lotti funzionali della rete di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 (Interventi dello Stato); legge regionale n. 6/97, articolo 9; legge n. 662/1996, articolo 1, comma 148 (+ 20.000 milioni). Assessorato regionale bilancio e finanze Capitolo 60795: fondo per la riutilizzazione, in interventi nel settore in cui erano originariamente destinati, delle somme gia' assegnate dallo Stato alla Regione, ecc. (Interventi dello Stato) (-20.000 milioni).