Art. 34.
       Modifica della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68
 
  1. L'articolo 1 della legge regionale 27 settembre 1995, n.  68  e'
cosi' sostituito:
  "1.  Per  la  copertura  dei  rischi  nascenti  dalle operazioni di
ristrutturazione finanziaria  di  cui  all'articolo  34  della  legge
regionale   11   maggio  1993,  n.  15,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e  agli  articoli  43  e  44  della  legge  regionale  1
settembre  1993,  n.  25 l'Amministrazione regionale e' autorizzata a
concedere alle banche garanzia sussidiaria nella misura  massima  del
40 per cento del credito consolidato.
  2. La garanzia non si attiva in caso di insolvenza verificatasi nei
diciotto mesi successivi all'erogazione del finanziamento.
  3. Il comitato regionale per il credito ed il risparmio determina i
criteri,  le  modalita'  e  le  procedure  per  la  concessione della
garanzia.
  4.   Gli   eventuali  interventi  in  garanzia  saranno  effettuati
dall'assessorato regionale del bilancio  e  delle  finanze  al  quale
dovranno essere inviate le relative richieste".
  2. All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione del
comma  1  del  presente  articolo per l'esercizio finanziario 1997 si
provvede con la riduzione di pari importo  delle  disponibilita'  del
cap.  55937  del  bilancio  della Regione per l'esercizio finanziario
medesimo.
  3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6 la somma di lire 20.000  milioni  prevista  nell'esercizio
finanziario  1997  dall'articolo  1, comma 1 della legge regionale 15
maggio 1986, n. 24  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  (cap.
55937)  e' posta a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148,
della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  quale  utilizzazione  delle
economie  realizzate, al 31 dicembre 1996, sulle assegnazioni statali
relative all'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
  4. In relazione a quanto disposto nel comma 3, nel  bilancio  della
Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le
seguenti variazioni:
 
                                Spesa
             Assessorato regionale agricoltura e foreste
 
  Capitolo  55945:  spese  per  la  realizzazione di lotti funzionali
della rete di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe  di  cui
all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n.  24
(Interventi  dello Stato); legge regionale n. 6/97, articolo 9; legge
n. 662/1996, articolo 1, comma 148 (+ 20.000 milioni).
 
              Assessorato regionale bilancio e finanze
 
  Capitolo 60795: fondo per la  riutilizzazione,  in  interventi  nel
settore  in  cui  erano  originariamente  destinati, delle somme gia'
assegnate dallo Stato alla Regione,  ecc.  (Interventi  dello  Stato)
(-20.000 milioni).