Art. 35. Insediamenti produttivi derivanti dai patti territoriali e dai contratti d'area 1. Al fine di favorire il rapido avvio delle iniziative produttive previste dai patti territoriali e dai contratti d'area approvati dal Cipe sono ammessi insediamenti produttivi in verde agricolo, limitatamente ai singoli interventi previsti dai patti territoriali e dai contratti d'area gia' approvati dal Cipe alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 cosi' come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal comma 2 dello stesso articolo 6. 2. La deroga di cui al precedente comma non si applica nelle aree di Parco e in quelle delimitate a riserva secondo la legislazione regionale vigente.