Art. 35.
      Insediamenti produttivi derivanti dai patti territoriali
                       e dai contratti d'area
 
  1.  Al fine di favorire il rapido avvio delle iniziative produttive
previste dai patti territoriali e dai contratti d'area approvati  dal
Cipe   sono   ammessi  insediamenti  produttivi  in  verde  agricolo,
limitatamente ai singoli interventi previsti dai patti territoriali e
dai contratti d'area gia' approvati dal Cipe alla data di entrata  in
vigore  della  presente  legge,  anche  in  deroga  a quanto previsto
dall'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71  cosi'
come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994,
n. 17, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal comma
2 dello stesso articolo 6.
  2.  La  deroga di cui al precedente comma non si applica nelle aree
di Parco e in quelle delimitate a  riserva  secondo  la  legislazione
regionale vigente.