Art. 36. Urbanizzazione aree artigianali 1. Le aree degli strumenti urbanistici generali destinate a zona omogenea D, indipendentemente dalle norme di attuazione degli stessi strumenti urbanistici, possono essere assegnate agli operatori economici o a loro consorzi o cooperative mediante piani attuativi, redatti dagli stessi operatori ed approvati dal Consiglio comunale, per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree artigianali. 2. Agli insediamenti produttivi da realizzarsi nelle aree territoriali coincidenti con il territorio dei comuni che aderiscono ai patti territoriali e ai contratti d'area finanziati dallo Stato o dalla Regione, si applicano ai fini della loro localizzazione e autorizzazione le procedure previste agli articoli 1 e 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive modifiche e integrazioni. 3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano comunque nelle aree di Parco e nelle aree delimitate a riserva ai sensi delle legislazione vigente.