Art. 36.
                   Urbanizzazione aree artigianali
 
  1.  Le  aree  degli strumenti urbanistici generali destinate a zona
omogenea D, indipendentemente dalle norme di attuazione degli  stessi
strumenti   urbanistici,  possono  essere  assegnate  agli  operatori
economici o a loro consorzi o cooperative mediante  piani  attuativi,
redatti  dagli  stessi operatori ed approvati dal Consiglio comunale,
per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree artigianali.
  2.  Agli  insediamenti  produttivi  da   realizzarsi   nelle   aree
territoriali  coincidenti con il territorio dei comuni che aderiscono
ai patti territoriali e ai contratti d'area finanziati dallo Stato  o
dalla  Regione,  si  applicano  ai  fini  della loro localizzazione e
autorizzazione le procedure previste agli articoli 1 e 4 della  legge
regionale   10   agosto   1978,   n.  35  e  successive  modifiche  e
integrazioni.
  3. Le disposizioni di cui al  comma  precedente  non  si  applicano
comunque  nelle  aree  di  Parco e nelle aree delimitate a riserva ai
sensi delle legislazione vigente.