Art. 10. Compiti di vigilanza delle ripartizioni faunistico-venatorie 1. Le ripartizioni faunistico-venatorie vigilano sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano la tutela e la protezione della fauna selvatica nonche' su quelle che regolano l'attivita' venatoria nel territorio di competenza. 2. Le ripartizioni faunistico-venatorie vigilano altresi' sul conseguimento delle finalita' e degli obiettivi della presente legge negli ambiti territoriali di caccia, nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri privati di produzione della selvaggina, negli allevamenti, nelle aziende faunisticovenatorie e nelle aziende agro-venatorie, avvalendosi del personale del ruolo tecnico e amministrativo in servizio presso le ripartizioni stesse, di quello che abbia comunque gia' svolto compiti di vigilanza venatoria e di quello facente parte del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 23 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, nonche' dei dirigenti e dei funzionari addetti ai compiti istruttori per le attivita' e le iniziative di tutela e di incremento della fauna e di miglioramento degli ambienti naturali. 3. Al coordinamento delle ripartizioni faunistico-venatorie sono preposti dirigenti dell'Amministrazione regionale con anzianita' di servizio di almeno dieci anni e comprovata esperienza in materia. 4. Le proposte, i programmi e i piani di cui all'articolo 8 comma 2, lettera a), sono approvati, unitamente alle modalita' di attuazione, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio. 5. Salvo le competenze del Ministero dei trasporti in materia di controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, le ripartizioni faunistico-venatorie sono autorizzate ad effettuare, su richiesta delle autorita' aeroportuali, operazioni di controllo e di cattura della fauna selvatica, comunque presente negli aeroporti e nelle aree di pertinenza, anche a fini di ripopolamento di altre zone. 6. In caso di carenza di personale addetto alla guida degli automezzi, gli altri dipendenti delle ripartizioni, purche' in possesso dei requisiti di legge, possono essere autorizzati alla utilizzazione degli stessi mezzi.