Art. 10.
    Compiti di vigilanza delle ripartizioni faunistico-venatorie
 
  1. Le ripartizioni faunistico-venatorie vigilano  sull'applicazione
delle  disposizioni  che disciplinano la tutela e la protezione della
fauna selvatica nonche' su quelle che regolano l'attivita'  venatoria
nel territorio di competenza.
  2.  Le  ripartizioni  faunistico-venatorie  vigilano  altresi'  sul
conseguimento delle finalita' e degli obiettivi della presente  legge
negli  ambiti  territoriali di caccia, nelle oasi di protezione della
fauna selvatica, nelle zone di ripopolamento e  cattura,  nei  centri
privati  di  produzione  della  selvaggina,  negli allevamenti, nelle
aziende   faunisticovenatorie   e   nelle   aziende   agro-venatorie,
avvalendosi  del  personale  del  ruolo  tecnico  e amministrativo in
servizio presso le ripartizioni stesse, di quello che abbia  comunque
gia'  svolto compiti di vigilanza venatoria e di quello facente parte
del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 23 della legge regionale
21 agosto 1984, n. 52, nonche' dei dirigenti e dei funzionari addetti
ai compiti istruttori per le attivita' e le iniziative di tutela e di
incremento della fauna e di miglioramento degli ambienti naturali.
  3.  Al  coordinamento  delle ripartizioni faunistico-venatorie sono
preposti dirigenti dell'Amministrazione regionale con  anzianita'  di
servizio di almeno dieci anni e comprovata esperienza in materia.
  4.  Le  proposte, i programmi e i piani di cui all'articolo 8 comma
2,  lettera  a),  sono  approvati,  unitamente  alle   modalita'   di
attuazione,  dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste,
sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio.
  5. Salvo le competenze del Ministero dei trasporti  in  materia  di
controllo  del  livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti,
le ripartizioni faunistico-venatorie sono autorizzate ad  effettuare,
su  richiesta delle autorita' aeroportuali, operazioni di controllo e
di cattura della fauna selvatica, comunque presente negli aeroporti e
nelle aree di pertinenza, anche a  fini  di  ripopolamento  di  altre
zone.
  6.  In  caso  di  carenza  di  personale  addetto  alla guida degli
automezzi,  gli  altri  dipendenti  delle  ripartizioni,  purche'  in
possesso  dei  requisiti  di  legge,  possono essere autorizzati alla
utilizzazione degli stessi mezzi.