Art. 11.
                        Competenze dei comuni
 
  1. Per il raggiungimento delle finalita'  della  presente  legge  i
comuni  hanno  la  competenza  di  rilasciare ai titolari di regolare
licenza di caccia residenti nel comune il tesserino  regionale  e  di
curare  gli  adempimenti  di  cui  all'articolo  31  per  conto della
ripartizione faunistico-venatoria competente.
  2.    I    sindaci    possono    inoltrare    alla     ripartizione
faunistico-venatoria  competente per territorio, entro e non oltre il
30 novembre di ogni anno, proposte concernenti:
   a) l'istituzione, il mantenimento o la revoca di oasi e di zone di
ripopolamento e cattura interessanti il proprio territorio;
   b) divieti di caccia anche temporanei per particolari e  rilevanti
esigenze locali;
   c)  la  possibilita'  di  svolgimento  dell'attivita' venatoria in
particolari zone del demanio forestale  ricadenti  nell'ambito  della
propria circoscrizione territoriale;
   d)  l'indicazione  delle  aree  faunistico-venatorie  nelle  quali
inibire l'uso del furetto;
   e) la previsione, in aggiunta a quelle  individuate,  di  zone  da
destinare  all'addestramento, all'allenamento ed alle gare di cani da
ferma e da seguita.