Art. 11. Competenze dei comuni 1. Per il raggiungimento delle finalita' della presente legge i comuni hanno la competenza di rilasciare ai titolari di regolare licenza di caccia residenti nel comune il tesserino regionale e di curare gli adempimenti di cui all'articolo 31 per conto della ripartizione faunistico-venatoria competente. 2. I sindaci possono inoltrare alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, proposte concernenti: a) l'istituzione, il mantenimento o la revoca di oasi e di zone di ripopolamento e cattura interessanti il proprio territorio; b) divieti di caccia anche temporanei per particolari e rilevanti esigenze locali; c) la possibilita' di svolgimento dell'attivita' venatoria in particolari zone del demanio forestale ricadenti nell'ambito della propria circoscrizione territoriale; d) l'indicazione delle aree faunistico-venatorie nelle quali inibire l'uso del furetto; e) la previsione, in aggiunta a quelle individuate, di zone da destinare all'addestramento, all'allenamento ed alle gare di cani da ferma e da seguita.