Art. 13.
         Compiti del Comitato regionale faunistico-venatorio
 
  1.  Il  Comitato  regionale faunistico-venatorio esprime il proprio
parere sulle questioni ad esso  sottoposte  dall'Assessore  regionale
per l'agricoltura e le foreste ed in particolare su:
   a)  gli indirizzi generali per l'esercizio delle singole attivita'
di  pianificazione  faunistico-venatoria  e  i   programmi   di   cui
all'articolo 8, comma 2, lettera a);
   b) il calendario venatorio regionale;
   c)   gli  indirizzi,  le  finalita'  e  le  modalita'  riguardanti
l'organizzazione  e  l'attuazione  di  fiere  e   di   manifestazioni
faunistico-venatorie  e  cinotecniche  in  sede regionale, anche se a
carattere nazionale ed internazionale;
   d)   i   criteri   riguardanti   la   costituzione   di    aziende
faunisticovenatorie,  di aziende agro-venatorie, nonche' di centri di
produzione di selvaggina;
   e) i criteri e  gli  indirizzi  generali  riguardanti  l'attivita'
degli ambiti territoriali di caccia;
   f)  i criteri, i requisiti e le condizioni necessari perche' possa
essere consentito  l'esercizio  venatorio  in  particolari  zone  del
demanio forestale;
   g)   i   criteri,  le  condizioni  e  i  requisiti  necessari  per
l'istituzione, il mantenimento e la revoca  di  oasi  e  di  zone  di
ripopolamento e cattura, individuando in quest'ultimo caso un'area di
rifugio  all'interno  del  territorio  della  zona di ripopolamento e
cattura da mantenere sottratta all'esercizio venatorio anche dopo  la
revoca, per non piu' di un ulteriore biennio;
   h)  i  criteri e le modalita' di gestione dei territori interdetti
alla libera caccia;
   i) i criteri, l'istituzione ed il  funzionamento  dello  schedario
generale  dei titolari di licenza di caccia nonche' di quanti violino
la  legislazione  in  materia  faunistico-venatoria,  anche  ai  fini
dell'accertamento della recidivita';
   l)  i  criteri  per  il  rilevamento periodico dei dati statistici
relativi al prelievo venatorio della fauna selvatica;
   m) i criteri, le condizioni e i requisiti necessari in particolari
aree di interesse faunistico-venatorio  perche'  venga  istituito  il
divieto  di  caccia,  anche  temporaneo,  per  specifiche e rilevanti
esigenze locali;
   n) i criteri su cui devono uniformarsi i programmi  di  propaganda
di cui all'articolo 8, comma 2, lettera i);
   o)   i   criteri,  le  condizioni  generali  da  determinarsi  con
provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
per la concessione degli aiuti di cui agli articoli 36  e  40,  delle
assegnazioni  di cui all'articolo 22, comma 8, nonche' dei contributi
di cui all'articolo 23, comma 4, lettera c). I  componenti  designati
dagli  enti  e dagli organismi rispettivamente interessati agli aiuti
devono astenersi.
  2.  Il  Comitato  regionale  faunistico-venatorio   puo'   proporre
l'adozione di provvedimenti nelle materie di cui alla presente legge,
nonche'  la  realizzazione  di  studi,  ricerche  ed  indagini  anche
sperimentali finalizzati a migliorare l'intervento per la  protezione
della    fauna    selvatica,    da    affidare    alle   ripartizioni
faunistico-venatorie in collaborazione con gli istituti  universitari
specializzati.