Art. 13. Compiti del Comitato regionale faunistico-venatorio 1. Il Comitato regionale faunistico-venatorio esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed in particolare su: a) gli indirizzi generali per l'esercizio delle singole attivita' di pianificazione faunistico-venatoria e i programmi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a); b) il calendario venatorio regionale; c) gli indirizzi, le finalita' e le modalita' riguardanti l'organizzazione e l'attuazione di fiere e di manifestazioni faunistico-venatorie e cinotecniche in sede regionale, anche se a carattere nazionale ed internazionale; d) i criteri riguardanti la costituzione di aziende faunisticovenatorie, di aziende agro-venatorie, nonche' di centri di produzione di selvaggina; e) i criteri e gli indirizzi generali riguardanti l'attivita' degli ambiti territoriali di caccia; f) i criteri, i requisiti e le condizioni necessari perche' possa essere consentito l'esercizio venatorio in particolari zone del demanio forestale; g) i criteri, le condizioni e i requisiti necessari per l'istituzione, il mantenimento e la revoca di oasi e di zone di ripopolamento e cattura, individuando in quest'ultimo caso un'area di rifugio all'interno del territorio della zona di ripopolamento e cattura da mantenere sottratta all'esercizio venatorio anche dopo la revoca, per non piu' di un ulteriore biennio; h) i criteri e le modalita' di gestione dei territori interdetti alla libera caccia; i) i criteri, l'istituzione ed il funzionamento dello schedario generale dei titolari di licenza di caccia nonche' di quanti violino la legislazione in materia faunistico-venatoria, anche ai fini dell'accertamento della recidivita'; l) i criteri per il rilevamento periodico dei dati statistici relativi al prelievo venatorio della fauna selvatica; m) i criteri, le condizioni e i requisiti necessari in particolari aree di interesse faunistico-venatorio perche' venga istituito il divieto di caccia, anche temporaneo, per specifiche e rilevanti esigenze locali; n) i criteri su cui devono uniformarsi i programmi di propaganda di cui all'articolo 8, comma 2, lettera i); o) i criteri, le condizioni generali da determinarsi con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per la concessione degli aiuti di cui agli articoli 36 e 40, delle assegnazioni di cui all'articolo 22, comma 8, nonche' dei contributi di cui all'articolo 23, comma 4, lettera c). I componenti designati dagli enti e dagli organismi rispettivamente interessati agli aiuti devono astenersi. 2. Il Comitato regionale faunistico-venatorio puo' proporre l'adozione di provvedimenti nelle materie di cui alla presente legge, nonche' la realizzazione di studi, ricerche ed indagini anche sperimentali finalizzati a migliorare l'intervento per la protezione della fauna selvatica, da affidare alle ripartizioni faunistico-venatorie in collaborazione con gli istituti universitari specializzati.