Art. 14. Pianificazione faunistico-venatoria 1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione e' soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacita' riproduttive delle popolazioni e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densita' ottimale e alla conservazione e regolamentazione del prelievo venatorio. 2. La realizzazione del piano ha luogo anche mediante la destinazione differenziata del territono. 3. E' destinata a protezione della fauna selvatica una quota del 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale, ivi compresi i territori nei quali sia comunque vietata l'attivita' venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni. Nelle isole minori la quota del 25 per cento va computata nell'ambito del proprio territorio. 4. Il territorio agro-silvo-pastorale di cui al comma 3 comprende anche le oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica, le zone di ripopolamento e cattura ed il centro pubblico di riproduzione e smistamento della fauna selvatica di cui agli articoli successivi, i parchi e le riserve naturali, nonche' le zone cinologiche, in cui e' precluso l'esercizio dell'attivita' venatoria. 5. Per "protezione" si intende il divieto di abbattimento e cattura accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione e la cura della prole. 6. Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale e' destinato sino ad un massimo del 15 per cento della sua superficie a caccia riservata a gestione privata, a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento. il 50 per cento di tale superficie e' riservato alle aziende agro-venatorie, il 25 per cento alle aziende faunistico-venatorie e il restante 25 per cento a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento. 7. Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, non riservato alle finalita' di cui ai commi 3 e 6, e' destinato alla gestione programmata della caccia secondo le modalita' indicate agli articoli 17 e seguenti.