Art. 14.
                 Pianificazione faunistico-venatoria
 
  1.  Il  territorio agro-silvo-pastorale della Regione e' soggetto a
pianificazione faunistico-venatoria finalizzata  per  quanto  attiene
alle  specie  carnivore, alla conservazione delle effettive capacita'
riproduttive delle  popolazioni  e,  per  quanto  riguarda  le  altre
specie, al conseguimento della densita' ottimale e alla conservazione
e regolamentazione del prelievo venatorio.
  2.   La   realizzazione  del  piano  ha  luogo  anche  mediante  la
destinazione differenziata del territono.
  3. E' destinata a protezione della fauna selvatica una quota del 25
per cento del territorio agro-silvo-pastorale di  ciascuna  provincia
regionale,  ivi  compresi  i territori nei quali sia comunque vietata
l'attivita'  venatoria  anche  per   effetto   di   altre   leggi   e
disposizioni.    Nelle  isole  minori  la  quota  del 25 per cento va
computata nell'ambito del proprio territorio.
  4. Il territorio agro-silvo-pastorale di cui al comma  3  comprende
anche  le oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica, le zone
di ripopolamento e cattura ed il centro pubblico  di  riproduzione  e
smistamento  della fauna selvatica di cui agli articoli successivi, i
parchi e le riserve naturali, nonche' le zone cinologiche, in cui  e'
precluso l'esercizio dell'attivita' venatoria.
  5. Per "protezione" si intende il divieto di abbattimento e cattura
accompagnato  da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna
selvatica, la riproduzione e la cura della prole.
  6.  Il  territorio  agro-silvo-pastorale  di   ciascuna   provincia
regionale  e' destinato sino ad un massimo del 15 per cento della sua
superficie a caccia riservata a gestione privata, a centri privati di
produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a  scopo
di  ripopolamento.    il 50 per cento di tale superficie e' riservato
alle  aziende  agro-venatorie,  il  25   per   cento   alle   aziende
faunistico-venatorie  e  il restante 25 per cento a centri privati di
produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a  scopo
di ripopolamento.
  7. Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, non riservato alle
finalita'  di  cui  ai  commi  3  e  6,  e'  destinato  alla gestione
programmata della caccia secondo le modalita' indicate agli  articoli
17 e seguenti.