Art. 15.
                Piano regionale faunistico-venatorio
 
  1.    Il    piano    regionale   faunistico-venatorio   predisposto
dall'Assessore regionale per  l'agricoltura  e  le  foreste,  sentito
l'Osservatorio  faunistico  siciliano ed emanato dal Presidente della
Regione su delibera della Giunta regionale, ha durata quinquennale  e
costituisce   lo   strumento   di   pianificazione,   nel  territorio
agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni  differenziate
del  territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e
di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la
sua riproduzione naturale.
  2. Il piano regionale puo' contenere la previsione  di  comprensori
omogenei  finalizzati  alla  salvaguardia  e  al  miglioramento degli
habitat naturali, individuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie
nell'ambito della loro competenza. All'uopo l'Assessore regionale per
l'agricoltura   e   le   foreste   emana   norme   attuative  per  la
regolamentazione dei predetti comprensori.
  3. Il piano regionale individua le oasi di protezione e le zone  di
ripopolamento e cattura.
  4. Il piano regionale determina altresi':
   a)  i  criteri  e gli interventi per il ripopolamento di specie di
fauna selvatica la cui presenza si sia rarefatta  in  Sicilia,  o  di
altre  specie,  previo  parere  dell'Istituto  nazionale per la fauna
selvatica:
   b) i criteri per la corresponsione degli incentivi  a  favore  dei
proprietari  e conduttori di fondi rustici ai sensi dell'articolo 23,
comma 4, lettera c);
   c) i criteri per la autorizzazione  e  la  regolamentazione  delle
aziende  faunistico-venatorie e per le aziende agro-venatorie nonche'
per la destinazione del territorio di cui all'articolo 14, comma 6.
  5. Il piano regionale contiene i criteri e le finalita'  prioritari
per   l'organizzazione   delle   attivita'   regionali  rivolte  alla
conoscenza delle risorse naturali  e  della  consistenza  faunistica,
nonche'  prescrive  le  attivita'  di  studio,  ricerca,  indagine  e
formazione inerenti alla presente legge.
  6. Nel piano regionale e' indicato il fabbisogno finanziario per la
realizzazione degli interventi ivi programmati.
  7.  Il  piano  regionale  e'  corredato   dalla   mappa   regionale
faunistico-ambientale  e  dalla carta delle potenzialita' e vocazioni
faunistiche.
  8. Le province regionali e le autorita' di  parco,  ai  fini  della
predisposizione  del  piano  regionale  faunistico-venatorio, possono
avanzare proposte all'Assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le
foreste.
  9.  Il piano regionale, anche sulla base delle proposte avanzate ai
sensi  del  comma  8,  contiene  previsioni  per   il   miglioramento
ambientale  mediante  la  riproduzione  naturale  di fauna selvatica,
nonche' progetti di ripopolamento di fauna selvatica anche tramite la
cattura di animali selvatici presenti in  soprannumero  negli  ambiti
faunistici, ivi compresi i parchi regionali, salvo accertamento delle
compatibilita'  genetiche  da  parte  dell'Istituto  nazionale per la
fauna selvatica e nel  rispetto  delle  specifiche  competenze  degli
organi di gestione dei parchi e delle riserve naturali.
  10.  Il  piano regionale faunistico-venatorio e' approvato entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  11. Con le medesime procedure di cui al  comma  1,  il  piano  puo'
essere modificato prima della scadenza.