Art. 15. Piano regionale faunistico-venatorio 1. Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, ha durata quinquennale e costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale. 2. Il piano regionale puo' contenere la previsione di comprensori omogenei finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento degli habitat naturali, individuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie nell'ambito della loro competenza. All'uopo l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana norme attuative per la regolamentazione dei predetti comprensori. 3. Il piano regionale individua le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura. 4. Il piano regionale determina altresi': a) i criteri e gli interventi per il ripopolamento di specie di fauna selvatica la cui presenza si sia rarefatta in Sicilia, o di altre specie, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica: b) i criteri per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari e conduttori di fondi rustici ai sensi dell'articolo 23, comma 4, lettera c); c) i criteri per la autorizzazione e la regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-venatorie nonche' per la destinazione del territorio di cui all'articolo 14, comma 6. 5. Il piano regionale contiene i criteri e le finalita' prioritari per l'organizzazione delle attivita' regionali rivolte alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, nonche' prescrive le attivita' di studio, ricerca, indagine e formazione inerenti alla presente legge. 6. Nel piano regionale e' indicato il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi ivi programmati. 7. Il piano regionale e' corredato dalla mappa regionale faunistico-ambientale e dalla carta delle potenzialita' e vocazioni faunistiche. 8. Le province regionali e le autorita' di parco, ai fini della predisposizione del piano regionale faunistico-venatorio, possono avanzare proposte all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. 9. Il piano regionale, anche sulla base delle proposte avanzate ai sensi del comma 8, contiene previsioni per il miglioramento ambientale mediante la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonche' progetti di ripopolamento di fauna selvatica anche tramite la cattura di animali selvatici presenti in soprannumero negli ambiti faunistici, ivi compresi i parchi regionali, salvo accertamento delle compatibilita' genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e nel rispetto delle specifiche competenze degli organi di gestione dei parchi e delle riserve naturali. 10. Il piano regionale faunistico-venatorio e' approvato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 11. Con le medesime procedure di cui al comma 1, il piano puo' essere modificato prima della scadenza.