Art. 16. Consenso dei proprietari o dei conduttori di fondi 1. Le proposte di delimitazione delle superfici da vincolare ad aree destinate ad oasi di protezione, rifugio e sosta della fauna selvatica, a zone di ripopolamento e cattura e a zone cinofile, sono notificate dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicate mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati. 2. Qualora nei sessanta giorni successivi alle notifiche di cui al comma 1 sia presentata opposizione motivata in carta semplice ai sensi del comma 14 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 60 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non puo' essere istituita. 3. Il consenso di cui al presente articolo si intende validamente manifestato nel caso in cui non sia stata presentata l'opposizione di cui al comma 2. 4. In via eccezionale ed in vista di particolari necessita' ambientali, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste puo' disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, nonche' l'attuazione di piani di miglioramento ambientale.