Art. 16.
         Consenso dei proprietari o dei conduttori di fondi
 
  1.  Le  proposte  di  delimitazione delle superfici da vincolare ad
aree destinate ad oasi di protezione, rifugio  e  sosta  della  fauna
selvatica,  a zone di ripopolamento e cattura e a zone cinofile, sono
notificate  dalle  ripartizioni  faunistico-venatorie  competenti  ai
proprietari  o  conduttori dei fondi e pubblicate mediante affissione
all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
  2.  Qualora nei sessanta giorni successivi alle notifiche di cui al
comma 1 sia presentata opposizione  motivata  in  carta  semplice  ai
sensi  del comma 14 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n.
157, da parte dei proprietari  o  conduttori  dei  fondi  costituenti
almeno  il  60  per cento della superficie complessiva che si intende
vincolare, la zona non puo' essere istituita.
  3. Il consenso di cui al presente articolo si  intende  validamente
manifestato nel caso in cui non sia stata presentata l'opposizione di
cui al comma 2.
  4.  In  via  eccezionale  ed  in  vista  di  particolari necessita'
ambientali, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste puo'
disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione, di  zone  di
ripopolamento   e   cattura,   nonche'   l'attuazione   di  piani  di
miglioramento ambientale.