Art. 8. Ripartizioni faunistico-venatorie 1. Le ripartizioni faunistico-venatorie sono organi decentrati dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con sede in ciascun capoluogo di provincia e con competenza territoriale provinciale. 2. Sono compiti delle ripartizioni faunistico-venatorie: a) predisporre ed attuare: 1) iniziative per la pianificazione del territorio di rispettiva competenza, individuandone la destinazione differenziata ai sensi della presente legge; 2) programmi faunistici articolati per comprensori omogenei; 3) piani e iniziative di miglioramento ambientale volti a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica; b) provvedere al ripopolamento ed al controllo della fauna; c) individuare, sentiti i comuni interessati, le zone ed i periodi da destinare all'allenamento, all'addestramento e alle gare dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nonche' le zone idonee per le sole gare su selvaggina naturale destinate esclusivamente ai cani da ferma; d) istruire le istanze per la costituzione di aziende agro-venatorie e faunistico-venatorie; e) esprimere parere all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sulla sussistenza dei requisiti dei centri privati di produzione di selvaggina e di allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale; f) controllare i centri per il recupero della fauna selvatica di cui all'articolo 6; g) curare l'anagrafe dei cacciatori residenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, avvalendosi anche dei comuni; h) coordinare l'attivita' di vigilanza volontaria, da svolgersi mediante servizi congiunti di tre agenti delle associazioni venatorie e ambientaliste; i) svolgere attivita' di studio e propaganda per la tutela della fauna selvatica e degli equilibri naturali e biologici, anche attraverso la realizzazione di iniziative divulgative, nonche' diffondere le norme che regolano l'esercizio delle attivita' venatorie e cinologiche, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dal calendario venatorio; l) relazionare sulle infrazioni conseguenti all'accertamento operato dagli organi preposti, al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste da parte del Corpo forestale della Regione siciliana; m) formulare proposte per l'istituzione, il mantenimento o la revoca delle oasi di protezione e rifugio della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura, in conformita' a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46, o di aree di interesse faunistico meritevoli di particolare protezione; n) individuare entro il 28 febbraio di ogni anno, d'intesa con l'Azienda delle foreste demaniali, e tenuto conto delle proposte di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), le zone del demanio forestale, ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, ove e' consentito l'esercizio venatorio, dandone comunicazione all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro il successivo 30 marzo di ogni anno per la formulazione del calendario venatorio; o) curare la statistica delle presenze faunistiche e del prelievo venatorio, anche attraverso il rilevamento dei dati riportati nei tesserini regionali di caccia restituiti dai cacciatori; p) inoltrare, entro il 30 marzo di ogni anno, le notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio, ivi compresa l'individuazione dei territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto, tenendo conto delle eventuali indicazioni dei comuni interessati; q) procedere alla concessione, alla liquidazione e al pagamento delle somme e dei contributi concernenti gli interventi nel settore faunistico-venatorio e cinologico di cui alla presente legge, inclusi quelli deliberati dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, per progetti comportanti una spesa non superiore a lire 250 milioni. Per importi superiori provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; r) fornire attivita' di supporto tecnico-amministrativo agli organi degli ambiti territoriali di caccia; s) deliberare, previo parere dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sulle istanze dei cacciatori relative alla scelta degli ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera b), nonche' sulle richieste dei cacciatori relative all'esercizio dell'attivita' venatoria all'interno delle aziende faunistico-venatorie; t) svolgere i compiti, le attivita' e gli interventi ad esse demandati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, ivi compresa la tabellazione delle zone sottratte all'esercizio venatorio che non sia a carico di altri soggetti. 3. Ai compiti di cui alle lettere a), b), c), h), m), n), p) del comma 2 le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono previa acquisizione del parere del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia.