Art. 8.
                  Ripartizioni faunistico-venatorie
 
  1.  Le  ripartizioni  faunistico-venatorie  sono  organi decentrati
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con sede
in ciascun capoluogo  di  provincia  e  con  competenza  territoriale
provinciale.
  2. Sono compiti delle ripartizioni faunistico-venatorie:
   a) predisporre ed attuare:
    1)  iniziative per la pianificazione del territorio di rispettiva
competenza, individuandone la  destinazione  differenziata  ai  sensi
della presente legge;
    2) programmi faunistici articolati per comprensori omogenei;
    3)  piani  e  iniziative  di  miglioramento  ambientale  volti  a
favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica;
   b) provvedere al ripopolamento ed al controllo della fauna;
   c) individuare, sentiti i comuni interessati, le zone ed i periodi
da destinare all'allenamento, all'addestramento e alle gare dei  cani
da  ferma,  da cerca e da seguita, nonche' le zone idonee per le sole
gare su selvaggina  naturale  destinate  esclusivamente  ai  cani  da
ferma;
   d)   istruire   le   istanze   per   la  costituzione  di  aziende
agro-venatorie e faunistico-venatorie;
   e) esprimere parere all'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste  sulla  sussistenza  dei  requisiti  dei  centri  privati  di
produzione  di  selvaggina  e  di  allevamenti  a scopo amatoriale ed
ornamentale;
   f) controllare i centri per il recupero della fauna  selvatica  di
cui all'articolo 6;
   g)  curare  l'anagrafe  dei cacciatori residenti nell'ambito della
circoscrizione territoriale  di  competenza,  avvalendosi  anche  dei
comuni;
   h)  coordinare  l'attivita'  di vigilanza volontaria, da svolgersi
mediante servizi congiunti di tre agenti delle associazioni venatorie
e ambientaliste;
   i) svolgere attivita' di studio e propaganda per la  tutela  della
fauna  selvatica  e  degli  equilibri  naturali  e  biologici,  anche
attraverso  la  realizzazione  di  iniziative  divulgative,   nonche'
diffondere   le   norme  che  regolano  l'esercizio  delle  attivita'
venatorie e cinologiche, con particolare  riferimento  agli  obblighi
derivanti dal calendario venatorio;
   l)   relazionare  sulle  infrazioni  conseguenti  all'accertamento
operato  dagli  organi  preposti,  al  fine  dell'irrogazione   delle
sanzioni   previste  da  parte  del  Corpo  forestale  della  Regione
siciliana;
   m) formulare proposte per  l'istituzione,  il  mantenimento  o  la
revoca delle oasi di protezione e rifugio della fauna e delle zone di
ripopolamento   e   cattura,   in   conformita'  a  quanto  previsto,
rispettivamente, dagli articoli 45 e  46,  o  di  aree  di  interesse
faunistico meritevoli di particolare protezione;
   n)  individuare  entro  il  28 febbraio di ogni anno, d'intesa con
l'Azienda delle foreste demaniali, e tenuto conto delle  proposte  di
cui  all'articolo  11,  comma  2,  lettera  c),  le  zone del demanio
forestale, ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza,  ove  e'  consentito   l'esercizio   venatorio,   dandone
comunicazione  all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
entro il successivo 30 marzo di ogni anno  per  la  formulazione  del
calendario venatorio;
   o)  curare la statistica delle presenze faunistiche e del prelievo
venatorio, anche attraverso il rilevamento  dei  dati  riportati  nei
tesserini regionali di caccia restituiti dai cacciatori;
   p)  inoltrare,  entro  il  30  marzo di ogni anno, le notizie e le
proposte  utili  alla  formulazione  del  calendario  venatorio,  ivi
compresa l'individuazione dei territori comunali nei quali consentire
l'uso  del  furetto,  tenendo  conto  delle eventuali indicazioni dei
comuni interessati;
   q)  procedere  alla  concessione, alla liquidazione e al pagamento
delle somme e dei contributi concernenti gli interventi  nel  settore
faunistico-venatorio e cinologico di cui alla presente legge, inclusi
quelli  deliberati dai comitati di gestione degli ambiti territoriali
di caccia, per progetti comportanti una spesa non  superiore  a  lire
250 milioni. Per importi superiori provvede l'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste;
   r)  fornire  attivita'  di  supporto  tecnico-amministrativo  agli
organi degli ambiti territoriali di caccia;
   s) deliberare, previo parere dei comitati di gestione degli ambiti
territoriali di caccia sulle istanze  dei  cacciatori  relative  alla
scelta  degli  ambiti  territoriali  di  caccia  diversi da quello di
residenza ai sensi dell'articolo 22, comma  5,  lettera  b),  nonche'
sulle  richieste dei cacciatori relative all'esercizio dell'attivita'
venatoria all'interno delle aziende faunistico-venatorie;
   t) svolgere i compiti, le  attivita'  e  gli  interventi  ad  esse
demandati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per
il  raggiungimento degli obiettivi della presente legge, ivi compresa
la tabellazione delle zone sottratte all'esercizio venatorio che  non
sia a carico di altri soggetti.
  3.  Ai  compiti  di cui alle lettere a), b), c), h), m), n), p) del
comma  2  le  ripartizioni  faunistico-venatorie  provvedono   previa
acquisizione   del   parere  del  comitato  di  gestione  dell'ambito
territoriale di caccia.