Art. 9.
                  Osservatorio faunistico siciliano
 
  1.  Nel  quadro  del  potenziamento  delle  strutture   dirette   a
qualificare  l'intervento  regionale  per  la  protezione della fauna
selvatica    e'    istituito    presso    l'Assessorato     regionale
dell'agricoltura  e delle foreste - direzione interventi strutturali,
l'Osservatorio faunistico siciliano.
  2.  L'Osservatorio  faunistico  siciliano  opera  d'intesa  con  le
ripartizioni faunistico-venatorie fornendo consulenze alle medesime e
cura i rapporti con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
  3.   L'Osservatorio  faunistico  siciliano  cura  lo  studio  della
biologia  delle  singole  specie  animali  presenti  nel   territorio
regionale  e dei loro rapporti con l'ambiente al fine dell'emanazione
di provvedimenti inerenti alla protezione e al controllo della fauna.
  4. Spetta in particolare all'Osservatorio:
   a) la realizzazione e l'aggiornamento del censimento delle  specie
animali   stabilmente   residenti   o  di  passaggio  migratorio  nel
territorio regionale;
   b) lo studio della utilizzazione e selezione  degli  habitat,  dei
comportamenti  e  delle abitudini alimentari delle specie di cui alla
lettera a) nonche'  il  coordinamento  dei  ripopolamenti  effettuati
dalle ripartizioni faunistico-venatorie;
   c)  la  formulazione di proposte per la conservazione delle specie
protette e per la salvaguardia delle zone di interesse faunistico;
   d) il controllo sui centri privati di riproduzione di  selvaggina,
sugli   allevamenti,   nonche'  la  costituzione  e  la  gestione  di
allevamenti sperimentali delle specie cacciabili;
   e)  il  coordinamento  delle  attivita'  di  inanellamento,  degli
interventi destinati al  ripopolamento  faunistico  ed  al  controllo
della fauna, ai fini della difesa delle colture agricole;
   f)  la  progettazione  di  programmi  di ricerca anche a carattere
europeo   interessanti   l'area   del   territorio   siciliano,   per
l'inserimento   nei   relativi   piani   di  finanziamento  anche  in
collaborazione con le universita' e con il Consiglio nazionale  delle
ricerche  o  altre  istituzioni  scientifiche  e tecniche del settore
faunistico-venatorio italiane o straniere.
  5. l'Osservatorio faunistico siciliano si avvale di personale della
Regione,  sulla  base   di   un   organico   definito   con   decreto
dell'Assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le  foreste,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva con
proprio decreto lo statuto (inciso omesso  in  quanto  impugnato,  ai
sensi  dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la
Regione siciliana) riguardanti  l'Osservatorio  faunistico  siciliano
entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
  7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di  lire  50  milioni  per  l'anno  finanziario  1997. Per il biennio
1998-1999 la spesa e' valutata in lire 200 milioni in ragione d'anno.
Dall'anno 2000, la spesa sara' determinata a norma  dell'articolo  4,
comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
  8.  Al  relativo  onere dell'anno 1997 si provvede con la riduzione
dello stanziamento del capitolo 14730 del bilancio della Regione  per
l'esercizio  medesimo.  La spesa autorizzata per il biennio 1998-1999
trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire
200 milioni per l'anno 1998 nel codice 03.08.06 mediante riduzione di
pari importo della spesa autorizzata con l'articolo  14  della  legge
regionale  23  maggio  1991,  n.  32, e quanto a lire 200 milioni per
l'anno 1999 nel codice 1001.