Art. 9. Osservatorio faunistico siciliano 1. Nel quadro del potenziamento delle strutture dirette a qualificare l'intervento regionale per la protezione della fauna selvatica e' istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - direzione interventi strutturali, l'Osservatorio faunistico siciliano. 2. L'Osservatorio faunistico siciliano opera d'intesa con le ripartizioni faunistico-venatorie fornendo consulenze alle medesime e cura i rapporti con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. 3. L'Osservatorio faunistico siciliano cura lo studio della biologia delle singole specie animali presenti nel territorio regionale e dei loro rapporti con l'ambiente al fine dell'emanazione di provvedimenti inerenti alla protezione e al controllo della fauna. 4. Spetta in particolare all'Osservatorio: a) la realizzazione e l'aggiornamento del censimento delle specie animali stabilmente residenti o di passaggio migratorio nel territorio regionale; b) lo studio della utilizzazione e selezione degli habitat, dei comportamenti e delle abitudini alimentari delle specie di cui alla lettera a) nonche' il coordinamento dei ripopolamenti effettuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie; c) la formulazione di proposte per la conservazione delle specie protette e per la salvaguardia delle zone di interesse faunistico; d) il controllo sui centri privati di riproduzione di selvaggina, sugli allevamenti, nonche' la costituzione e la gestione di allevamenti sperimentali delle specie cacciabili; e) il coordinamento delle attivita' di inanellamento, degli interventi destinati al ripopolamento faunistico ed al controllo della fauna, ai fini della difesa delle colture agricole; f) la progettazione di programmi di ricerca anche a carattere europeo interessanti l'area del territorio siciliano, per l'inserimento nei relativi piani di finanziamento anche in collaborazione con le universita' e con il Consiglio nazionale delle ricerche o altre istituzioni scientifiche e tecniche del settore faunistico-venatorio italiane o straniere. 5. l'Osservatorio faunistico siciliano si avvale di personale della Regione, sulla base di un organico definito con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva con proprio decreto lo statuto (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) riguardanti l'Osservatorio faunistico siciliano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno finanziario 1997. Per il biennio 1998-1999 la spesa e' valutata in lire 200 milioni in ragione d'anno. Dall'anno 2000, la spesa sara' determinata a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. 8. Al relativo onere dell'anno 1997 si provvede con la riduzione dello stanziamento del capitolo 14730 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. La spesa autorizzata per il biennio 1998-1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 200 milioni per l'anno 1998 nel codice 03.08.06 mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 14 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, e quanto a lire 200 milioni per l'anno 1999 nel codice 1001.