Art. 5. La Regione 1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi generali della programmazione e con il concorso delle Istituzioni pubbliche e dei soggetti privati, approva il piano integrato sociale regionale, di seguito denominato piano sociale regionale. 2. La Regione inoltre svolge le seguenti funzioni: a) ripartisce le risorse del fondo regionale per l'assistenza sociale secondo i criteri e i vincoli di cui alla presente legge e per gli obiettivi del piano sociale; b) coordina e verifica l'attuazione del piano sociale regionale; c) promuove, indirizza e coordina il sistema informativo quale strumento dell'Osservatorio sociale regionale di cui all'art. 64. 3. La Regione, sentiti i comuni interessati procede direttamente alla realizzazione di progetti speciali di interesse regionale nel rispetto dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77, che abbiano caratteristiche di sperimentazione innovativa.