Art. 5.
                             La Regione
 
  1. La  Regione,  nell'ambito  degli  indirizzi  e  degli  obiettivi
generali  della  programmazione  e  con il concorso delle Istituzioni
pubbliche e dei soggetti privati, approva il piano integrato  sociale
regionale, di seguito denominato piano sociale regionale.
  2. La Regione inoltre svolge le seguenti funzioni:
   a)  ripartisce  le  risorse  del  fondo regionale per l'assistenza
sociale secondo i criteri e i vincoli di cui alla  presente  legge  e
per gli obiettivi del piano sociale;
   b) coordina e verifica l'attuazione del piano sociale regionale;
   c)  promuove,  indirizza  e  coordina il sistema informativo quale
strumento dell'Osservatorio sociale regionale di cui all'art. 64.
  3. La Regione, sentiti i comuni  interessati  procede  direttamente
alla  realizzazione  di  progetti speciali di interesse regionale nel
rispetto dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 19 luglio  1995,
n. 77, che abbiano caratteristiche di sperimentazione innovativa.