Art. 6. La provincia 1. La provincia, nelle materie di cui alla presente legge ed ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 142/1990, concorre alla elaborazione del piano sociale regionale. In particolare, la Provincia: a) concorre alla definizione e all'attuazione dei piani zonali di assistenza sociale approvati dall'articolazione zonale della conferenza dei sindaci, al fine di coordinare gli interventi di propria competenza; b) partecipa alle sedute delle conferenze di zona per l'assistenza sociale di cui al successivo art. 12; c) elabora ed attua progetti e interventi in materia di orientamento, preformazione e formazione professionale, inserimenti lavorativi rivolti a soggetti in condizione di disagio sociale; d) elabora progetti integrati nel settore sociale per problematiche riferite ad area vasta, con particolare riferimento agli strumenti di cui al titolo IV "Politiche sociali integrate"; e) raccoglie ed elabora dati nell'ambito dello sviluppo e del potenziamento del sistema informativo sociale, nonche' cura la realizzazione nell'ambito provinciale dell'osservatorio sociale regionale di cui all'art. 64. 2. La Provincia, per gli interventi di propria competenza, partecipa alle sedute dell'articolazione zonale della conferenza di zona, al fine dell'adozione del piano zonale di assistenza sociale di cui all'art. 11. 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito in legge 18 marzo 1993, n. 67, la provincia stipula apposite convenzioni con i comuni, che gestiscono le attivita' conformemente a quanto previsto dal successivo art. 7, anche in rapporto a quanto stabilito dalla legge regionale 23 marzo 1994, n. 25. 4. Gli interventi di cui al comma 1, lett. c), a favore dei soggetti disabili sono attuati sulla base del piano individualizzato di intervento conseguente all'accertamento della condizione di handicap ed alla presa in carico da parte dei soggetti socio-sanitari che formulano il progetto abilitativo riabilitativo globale di cui all'art. 39.