Art. 6.
                            La provincia
 
  1.  La  provincia,  nelle  materie di cui alla presente legge ed ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 142/1990,  concorre  alla
elaborazione   del   piano  sociale  regionale.  In  particolare,  la
Provincia:
   a) concorre alla definizione e all'attuazione dei piani zonali  di
assistenza   sociale   approvati   dall'articolazione   zonale  della
conferenza dei sindaci, al  fine  di  coordinare  gli  interventi  di
propria competenza;
   b) partecipa alle sedute delle conferenze di zona per l'assistenza
sociale di cui al successivo art. 12;
   c)   elabora   ed  attua  progetti  e  interventi  in  materia  di
orientamento, preformazione e formazione  professionale,  inserimenti
lavorativi rivolti a soggetti in condizione di disagio sociale;
   d)   elabora   progetti   integrati   nel   settore   sociale  per
problematiche riferite ad area  vasta,  con  particolare  riferimento
agli strumenti di cui al titolo IV "Politiche sociali integrate";
   e)  raccoglie  ed  elabora  dati  nell'ambito dello sviluppo e del
potenziamento  del  sistema  informativo  sociale,  nonche'  cura  la
realizzazione   nell'ambito   provinciale  dell'osservatorio  sociale
regionale di cui all'art. 64.
  2.  La  Provincia,  per  gli  interventi  di  propria   competenza,
partecipa  alle  sedute dell'articolazione zonale della conferenza di
zona, al fine dell'adozione del piano zonale di assistenza sociale di
cui all'art. 11.
  3. Per l'esercizio delle funzioni di cui  all'art.  5  del  decreto
legge  18  gennaio  1993, n. 9, convertito in legge 18 marzo 1993, n.
67, la provincia stipula  apposite  convenzioni  con  i  comuni,  che
gestiscono   le   attivita'   conformemente  a  quanto  previsto  dal
successivo art.  7, anche in rapporto a quanto stabilito dalla  legge
regionale 23 marzo 1994, n. 25.
  4.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1,  lett. c), a favore dei
soggetti disabili sono attuati sulla base del piano  individualizzato
di   intervento  conseguente  all'accertamento  della  condizione  di
handicap ed alla presa in carico da parte dei soggetti socio-sanitari
che formulano il progetto abilitativo riabilitativo  globale  di  cui
all'art. 39.