Art. 7.
                              Il comune
 
  1.  Il  comune  e'  l'ente  titolare  delle  funzioni in materia di
assistenza sociale.
  2. Il comune, ai fini della presente legge, gestisce gli interventi
di assistenza sociale di propria  competenza  ai  sensi  dell'art.  9
della  legge  n.  142/1990. In particolare, puo' gestire il complesso
degli interventi o i singoli settori in uno dei modi seguenti:
   a) in forma diretta, anche tramite gli  strumenti  previsti  dalla
legge 142/1990;
   b)  in  associazione,  con  uno,  piu' o tutti i comuni ricompresi
nella  stessa  zona  socio-sanitaria  mediante  convenzione,   ovvero
mediante la costituzione di consorzi ovvero attraverso tutte le altre
forme previste dalla legge n. 142/1990 e successive modificazioni;
   c)  mediante  delega  e  relativa  convenzione  all'azienda unita'
sanitaria locale competente per territorio, previa  associazione  con
uno,   piu'   o   tutti   i   comuni  ricompresi  nella  stessa  zona
socio-sanitaria;
   d) mediante delega e relativa convenzione alla  comunita'  montana
nelle ipotesi di cui all'art. 8;
   e) mediante accordo di programma con la provincia, per particolari
servizi.
  3. Il comune, ai fini della presente legge, gestisce gli interventi
di  assistenza sociale, definiti da progetti recati dai piani di zona
e  approvati  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  5,  e  sostenuti   da
finanziamenti   regionali,   in   associazione  con  tutti  i  comuni
ricompresi nella stessa zona  socio-sanitaria,  mediante  convenzione
ovvero  mediante la costituzione di consorzi, ai sensi della legge n.
142/1990, e successive modificazioni, o altre  forme  previste  dalle
vigenti  disposizioni  nel  caso  in  cui il comune appartenga ad una
comunita' montana si applicano le norme di cui all'art. 8, comma 2.
  4. I comuni concorrono alla programmazione  regionale  mediante  la
predisposizione  e  l'approvazione  di  proposte di programmi sociali
riferiti al proprio territorio in cui sono ricompresi i  progetti  di
intervento.   In   questi  ultimi  possono  confluire  le  iniziative
presentate o concordate con le organizzazioni del  volontariato,  del
privato sociale, del privato e con le reti anche informali di persone
e  famiglie che siano conformi al piano sociale regionale, di seguito
denominati anche soggetti attuatori.
  5. La conferenza di zona di cui all'art. 12 valuta  e  seleziona  i
programmi  di  cui  al precedente comma 4 in sede di approvazione del
piano zonale di assistenza sociale di cui all'art. 11.
  6. I  comuni,  per  l'erogazione  dei  servizi,  nell'ambito  delle
risorse  programmate,  possono  convenzionarsi  con  enti  pubblici e
privati ed autorizzare i cittadini alla fruizione delle prestazioni e
servizi  di  rete  tramite  appositi  buoni-servizio.   La   predetta
attivita'  deve essere disciplinata da apposito regolamento comunale,
approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  7. I comuni determinano e verificano lo svolgimento delle attivita'
ad alta integrazione socio-sanitaria di cui al titolo V "Attivita' di
integrazione socio-sanitaria" in forma  associata  nell'ambito  della
zona socio-sanitaria di cui all'art. 19.
  8.   I  comuni,  per  la  realizzazione  dei  programmi  locali  di
attuazione  dell'assistenza  e  dell'integrazione  sociale,   possono
avvalersi  delle  IPAB  secondo  quanto  indicato  all'art.  21 e dei
soggetti iscritti negli albi relativi alle LL.RR. 26 aprile 1993,  n.
28, 11 agosto 1993, n. 54, 28 gennaio 1994, n. 13 e 9 aprile 1990, n.
36  rispettivamente  relative  al  volontariato, agli enti ausiliari,
alle cooperative sociali, all'associazionismo e di altri soggetti del
privato sociale riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 25.
  9. I comuni  possono  promuovere  patti  territoriali  coinvolgendo
sindacati,  cooperative,  movimenti associativi per le costruzioni di
reti di solidarieta' sociale.
  10.  I comuni, per la gestione del complesso degli interventi nelle
forme di cui al comma  2,  valutano  la  sussistenza  di  un'adeguata
struttura organizzativa al loro interno con professionalita' analoghe
a  quelle  di  cui  agli artt. 13 e 14 della legge regionale 42/1992,
come modificati dalla legge regionale 28 marzo 1996, n. 25.