Art. 7. Il comune 1. Il comune e' l'ente titolare delle funzioni in materia di assistenza sociale. 2. Il comune, ai fini della presente legge, gestisce gli interventi di assistenza sociale di propria competenza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 142/1990. In particolare, puo' gestire il complesso degli interventi o i singoli settori in uno dei modi seguenti: a) in forma diretta, anche tramite gli strumenti previsti dalla legge 142/1990; b) in associazione, con uno, piu' o tutti i comuni ricompresi nella stessa zona socio-sanitaria mediante convenzione, ovvero mediante la costituzione di consorzi ovvero attraverso tutte le altre forme previste dalla legge n. 142/1990 e successive modificazioni; c) mediante delega e relativa convenzione all'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, previa associazione con uno, piu' o tutti i comuni ricompresi nella stessa zona socio-sanitaria; d) mediante delega e relativa convenzione alla comunita' montana nelle ipotesi di cui all'art. 8; e) mediante accordo di programma con la provincia, per particolari servizi. 3. Il comune, ai fini della presente legge, gestisce gli interventi di assistenza sociale, definiti da progetti recati dai piani di zona e approvati ai sensi dell'art. 11, comma 5, e sostenuti da finanziamenti regionali, in associazione con tutti i comuni ricompresi nella stessa zona socio-sanitaria, mediante convenzione ovvero mediante la costituzione di consorzi, ai sensi della legge n. 142/1990, e successive modificazioni, o altre forme previste dalle vigenti disposizioni nel caso in cui il comune appartenga ad una comunita' montana si applicano le norme di cui all'art. 8, comma 2. 4. I comuni concorrono alla programmazione regionale mediante la predisposizione e l'approvazione di proposte di programmi sociali riferiti al proprio territorio in cui sono ricompresi i progetti di intervento. In questi ultimi possono confluire le iniziative presentate o concordate con le organizzazioni del volontariato, del privato sociale, del privato e con le reti anche informali di persone e famiglie che siano conformi al piano sociale regionale, di seguito denominati anche soggetti attuatori. 5. La conferenza di zona di cui all'art. 12 valuta e seleziona i programmi di cui al precedente comma 4 in sede di approvazione del piano zonale di assistenza sociale di cui all'art. 11. 6. I comuni, per l'erogazione dei servizi, nell'ambito delle risorse programmate, possono convenzionarsi con enti pubblici e privati ed autorizzare i cittadini alla fruizione delle prestazioni e servizi di rete tramite appositi buoni-servizio. La predetta attivita' deve essere disciplinata da apposito regolamento comunale, approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 7. I comuni determinano e verificano lo svolgimento delle attivita' ad alta integrazione socio-sanitaria di cui al titolo V "Attivita' di integrazione socio-sanitaria" in forma associata nell'ambito della zona socio-sanitaria di cui all'art. 19. 8. I comuni, per la realizzazione dei programmi locali di attuazione dell'assistenza e dell'integrazione sociale, possono avvalersi delle IPAB secondo quanto indicato all'art. 21 e dei soggetti iscritti negli albi relativi alle LL.RR. 26 aprile 1993, n. 28, 11 agosto 1993, n. 54, 28 gennaio 1994, n. 13 e 9 aprile 1990, n. 36 rispettivamente relative al volontariato, agli enti ausiliari, alle cooperative sociali, all'associazionismo e di altri soggetti del privato sociale riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 25. 9. I comuni possono promuovere patti territoriali coinvolgendo sindacati, cooperative, movimenti associativi per le costruzioni di reti di solidarieta' sociale. 10. I comuni, per la gestione del complesso degli interventi nelle forme di cui al comma 2, valutano la sussistenza di un'adeguata struttura organizzativa al loro interno con professionalita' analoghe a quelle di cui agli artt. 13 e 14 della legge regionale 42/1992, come modificati dalla legge regionale 28 marzo 1996, n. 25.