Art. 8. La comunita' montana 1. Alla comunita' montana, ove non attribuite all'Azienda unita' sanitaria locale, sono delegate le funzioni amministrative in materia di assistenza sociale, quando esista totale coincidenza tra i comuni che compongono una medesima comunita' montana e i comuni ricompresi in una medesima zona socio-sanitaria e quando tutti i comuni in questione optino per una gestione delle competenze in forma associata. 2. Le funzioni amministrative in materia di assistenza sociale sono altresi' delegate alla comunita' montana qualora una zona socio-sanitaria sia interamente ricompresa nel territorio di una stessa comunita' montana e tutti i comuni in questione optino per una gestione delle competenze in forma associata. 3. Nel caso di cui al comma 1, alla comunita' montana spetta anche l'approvazione del piano zonale di assistenza sociale di cui all'art. 11.