Art. 8.
                        La comunita' montana
 
  1. Alla comunita' montana, ove non  attribuite  all'Azienda  unita'
sanitaria locale, sono delegate le funzioni amministrative in materia
di  assistenza sociale, quando esista totale coincidenza tra i comuni
che compongono una medesima comunita' montana e i  comuni  ricompresi
in  una  medesima  zona  socio-sanitaria  e  quando tutti i comuni in
questione  optino  per  una  gestione  delle  competenze   in   forma
associata.
  2. Le funzioni amministrative in materia di assistenza sociale sono
altresi'   delegate   alla   comunita'   montana   qualora  una  zona
socio-sanitaria sia interamente  ricompresa  nel  territorio  di  una
stessa comunita' montana e tutti i comuni in questione optino per una
gestione delle competenze in forma associata.
  3.  Nel caso di cui al comma 1, alla comunita' montana spetta anche
l'approvazione del piano zonale di assistenza sociale di cui all'art.
11.