Art. 15. Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente di gestione secondo le norme di contabilita' della Regione e sulla base dei regolamenti dell'ente stesso. 2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri, di cui due designati dal Consiglio regionale, scegliendoli fra gli iscritti nell'albo nazionale dei revisori dei conti, ed uno designato dal Ministero del tesoro. 3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, che provvede, inoltre, al suo insediamento. 4. Il Collegio dei revisori dei conti elegge il Presidente, al suo interno, nella seduta di insediamento.