Art. 15.
                   Collegio dei revisori dei conti
 
  1. Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti  esercita  il  riscontro
contabile  sugli  atti  dell'ente  di  gestione  secondo  le norme di
contabilita' della Regione e sulla  base  dei  regolamenti  dell'ente
stesso.
  2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri, di
cui  due  designati  dal  Consiglio  regionale,  scegliendoli fra gli
iscritti nell'albo nazionale dei revisori dei conti, ed uno designato
dal Ministero del tesoro.
  3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed
e'  nominato  con  decreto del Presidente della Giunta regionale, che
provvede, inoltre, al suo insediamento.
  4. Il Collegio dei revisori dei conti elegge il Presidente, al  suo
interno, nella seduta di insediamento.