Art. 16. C o m u n i t a' 1. I presidenti delle province, i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunita' montane nei cui territori sono ricomprese le aree naturali protette, costituiscono la comunita' dell'area naturale protetta o del sistema delle aree naturali protette gestite unitariamente, ciascuno con responsabilita' pari alla quota di partecipazione territoriale definita dalla relativa legge regionale istitutiva. La quota di partecipazione e' definita con riferimento alla percentuale della superficie comunale compresa nell'area protetta nonche' alla percentuale della quota di partecipazione del comune alla superficie complessiva dell'area protetta. Alle province e' riservata una quota complessiva pari ad un decimo; alle comunita' montane una quota pari ad un decimo di quanto spetta complessivamente ai comuni che ne fanno parte. 2. La comunita' designa, con voto limitato a non piu' di tre candidati, con adeguato curriculum, i componenti del Consiglio direttivo dell'ente di gestione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a). 3. La comunita' e' organo propositivo e consultivo dell'ente di gestione. In particolare, il suo parere e' obbligatorio: a) sul regolamento dell'area naturale protetta; b) sul piano dell'area naturale protetta; c) sul bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione; d) su altre questioni a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo dell'ente di gestione. 4. La comunita' del parco elabora e trasmette per l'adozione al Consiglio direttivo il programma pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 30. 5. In caso di contrasto tra comunita' ed altri organi dell'ente di gestione, la questione e' rimessa ad una conferenza presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia di ambiente da lui delegato, il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva alla Giunta regionale. 6. La comunita' nella prima seduta utile elegge a maggioranza assoluta dei componenti, al suo interno, il presidente ed il vicepresidente. Essa adotta, altresi', il proprio regolamento. 7. La comunita' e' convocata dal presidente, anche su richiesa di un terzo dei suoi componenti, almeno due volte l'anno. La convocazione per l'insediamento della comunita' e' effettuata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente a tal fine delegato. 8. Alle riunioni della comunita' partecipano di diritto, con voto consultivo, il presidente ed il direttore dell'ente di gestione. 9. Alla segreteria della comunita' provvede l'ente di gestione.