Art. 16.
                          C o m u n i t a'
 
  1. I presidenti delle province, i sindaci dei comuni e i presidenti
delle  comunita'  montane  nei  cui territori sono ricomprese le aree
naturali protette,  costituiscono  la  comunita'  dell'area  naturale
protetta   o   del  sistema  delle  aree  naturali  protette  gestite
unitariamente,  ciascuno  con  responsabilita'  pari  alla  quota  di
partecipazione  territoriale  definita dalla relativa legge regionale
istitutiva. La quota di partecipazione e'  definita  con  riferimento
alla   percentuale   della  superficie  comunale  compresa  nell'area
protetta nonche' alla percentuale della quota di  partecipazione  del
comune  alla superficie complessiva dell'area protetta. Alle province
e' riservata una quota complessiva pari ad un decimo; alle  comunita'
montane una quota pari ad un decimo di quanto spetta complessivamente
ai comuni che ne fanno parte.
  2.  La  comunita'  designa,  con  voto  limitato  a non piu' di tre
candidati,  con  adeguato  curriculum,  i  componenti  del  Consiglio
direttivo  dell'ente  di  gestione  di  cui all'articolo 14, comma 1,
lettera a).
  3. La comunita' e' organo propositivo  e  consultivo  dell'ente  di
gestione. In particolare, il suo parere e' obbligatorio:
   a) sul regolamento dell'area naturale protetta;
   b) sul piano dell'area naturale protetta;
   c) sul bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione;
   d) su altre questioni a richiesta della maggioranza dei componenti
del Consiglio direttivo dell'ente di gestione.
  4.  La  comunita'  del  parco elabora e trasmette per l'adozione al
Consiglio direttivo il programma pluriennale economico e  sociale  di
cui all'articolo 30.
  5.  In caso di contrasto tra comunita' ed altri organi dell'ente di
gestione, la questione e' rimessa ad una  conferenza  presieduta  dal
Presidente  della  Giunta  regionale  o  dall'Assessore competente in
materia  di  ambiente  da  lui  delegato,  il  quale,  perdurando   i
contrasti, rimette la decisione definitiva alla Giunta regionale.
  6.  La  comunita'  nella  prima  seduta  utile elegge a maggioranza
assoluta  dei  componenti,  al  suo  interno,  il  presidente  ed  il
vicepresidente.  Essa adotta, altresi', il proprio regolamento.
  7.  La  comunita' e' convocata dal presidente, anche su richiesa di
un  terzo  dei  suoi  componenti,  almeno  due   volte   l'anno.   La
convocazione  per  l'insediamento  della  comunita' e' effettuata dal
Presidente  della  Giunta  regionale   o   dall'Assessore   regionale
competente in materia di ambiente a tal fine delegato.
  8.  Alle  riunioni della comunita' partecipano di diritto, con voto
consultivo, il presidente ed il direttore dell'ente di gestione.
  9. Alla segreteria della comunita' provvede l'ente di gestione.