Art. 26.
                  Piano dell'area naturale protetta
 
  1.  Il  piano  dell'area  naturale protetta, ai fini della tutela e
della promozione dei valori naturali, paesistici e culturali presenti
nell'area stessa, prevede:
   a) la perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta;
   b) le destinazioni di uso pubblico o  privato  dell'area  naturale
protetta e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie
aree;
   c)  i diversi gradi e tipi di accessibilita' veicolare e pedonale,
prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per  i
disabili, i portatori di handicap e gli anziani;
   d)  i  sistemi  di  attrezzature e servizi per la funzione sociale
dell'area naturale protetta, quali: musei, centri di  visita,  uffici
informativi, aree di campeggio e attivita' agrituristiche;
   e)  gli  indirizzi  ed  i  criteri per gli interventi sulla flora,
sulla fauna, sui paesaggi e sui beni naturali e culturali in genere;
   f) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione
nelle seguenti zone caratterizzate da forme differenziate di  tutela,
godimento ed uso:
    1)  zona di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale e'
conservato nella sua integrita';
    2) zona di riserva generale, nella quale  e'  vietato  realizzare
nuove  opere  edilizie,  ampliare  le costruzioni esistenti, eseguire
opere di trasformazione del territorio. Possono essere consentite  le
utilizzazioni   produttive,  la  realizzazione  delle  infrastrutture
strettamente necessarie, gli interventi sulle risorse naturali a cura
dell'ente  di  gestione,  nonche'  gli  interventi  di   manutenzione
previsti  dall'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge
5 agosto  1978,  n.  457.  Sono  altresi'  consentiti  interventi  di
adeguamento  igienico sanitario e strutturali del patrimonio edilizio
esistente per finalita' agro-silvo-pastorali ed agrituristiche;
    3) zona di protezione, nella quale, in armonia con  le  finalita'
istitutive  dell'area  naturale  protetta e in conformita' ai criteri
fissati dall'ente di gestione con il regolamento di cui  all'articolo
27,  continuano,  secondo  gli  usi  tradizionali o secondo metodi di
agricoltura    biologica    e/o     compatibile,     le     attivita'
agro-silvo-pastorali, la raccolta di prodotti naturali, incoraggiando
anche   la   produzione   artigianale   di   qualita'  e  l'attivita'
agrituristica.  Sono  altresi'  ammessi   gli   interventi   previsti
dall'articolo  31,  primo  comma, lettere a), b) e c), della legge n.
457/1978,  salvo  l'osservanza  del  comma  1,  lettera   a),   sulle
destinazioni d'uso;
    4)  zona  di promozione economica e sociale, da individuare nelle
aree piu' estesamente  modificate  da  processi  di  antropizzazione,
nella  quale  le iniziative previste dal programma pluriennale di cui
all'articolo 30 possono svilupparsi in armonia con  le  finalita'  di
tutela  dell'area,  per  migliorare la vita sociale e culturale delle
collettivita'  locali  ed  il godimento dell'area stessa da parte dei
visitatori.
  2. Il piano dell'area naturale protetta e' redatto a cura dell'ente
di gestione, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per i parchi, ed
e'   adottato   e   trasmesso   alla   Regione   entro   nove    mesi
dall'insediamento degli organi dell'ente di gestione.
  3.  Decorso  inutilmente  il  termine  di cui al comma 2, la Giunta
regionale si sostituisce all'ente  di  gestione  per  l'adozione  del
piano,  affidandone la redazione alle proprie strutture competenti in
materia o all'Agenzia regionale per i parchi, che debbono  provvedere
nel termine di un anno.
  4.  Il  piano  adottato ai sensi dei commi precedenti e' depositato
per quaranta giorni presso le sedi degli enti  locali  interessati  e
della  Regione.  La Giunta regionale provvede, con apposito avviso da
pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale,  a  dare  notizia
dell'avvenuto deposito e del relativo periodo. Durante questo periodo
chiunque  puo'  prenderne  visione  e presentare osservazioni scritte
all'ente di gestione, il quale esprime  il  proprio  parere  entro  i
successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla
Giunta  regionale.  Entro  tre mesi dal ricevimento di tale parere la
Giunta regionale, previo esame congiunto della sezione aree  naturali
protette  e  della  sezione  prima  del  CTCR,  propone  al Consiglio
regionale, l'approvazione del piano, apportando  eventuali  modifiche
ed  integrazioni  e pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni
pervenute.
  5. Il piano approvato dal Consiglio  regionale  e'  pubblicato  nel
bollettino  ufficiale  della  Regione ed e' immediatamente vincolante
nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati.
  6. Il piano dell'area naturale protetta ha valore  anche  di  piano
paesistico e di piano urbanistico ai sensi dell'articolo 25, comma 2,
della  legge  n. 394/1991 e sostituisce i piani paesistici ed i piani
territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha  effetto
di  dichiarazione  di  pubblico  generale interesse e di urgenza e di
indifferibilita' per gli interventi in esso previsti.