Art. 26. Piano dell'area naturale protetta 1. Il piano dell'area naturale protetta, ai fini della tutela e della promozione dei valori naturali, paesistici e culturali presenti nell'area stessa, prevede: a) la perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta; b) le destinazioni di uso pubblico o privato dell'area naturale protetta e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree; c) i diversi gradi e tipi di accessibilita' veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i disabili, i portatori di handicap e gli anziani; d) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale dell'area naturale protetta, quali: musei, centri di visita, uffici informativi, aree di campeggio e attivita' agrituristiche; e) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sui paesaggi e sui beni naturali e culturali in genere; f) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione nelle seguenti zone caratterizzate da forme differenziate di tutela, godimento ed uso: 1) zona di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale e' conservato nella sua integrita'; 2) zona di riserva generale, nella quale e' vietato realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere consentite le utilizzazioni produttive, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, gli interventi sulle risorse naturali a cura dell'ente di gestione, nonche' gli interventi di manutenzione previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Sono altresi' consentiti interventi di adeguamento igienico sanitario e strutturali del patrimonio edilizio esistente per finalita' agro-silvo-pastorali ed agrituristiche; 3) zona di protezione, nella quale, in armonia con le finalita' istitutive dell'area naturale protetta e in conformita' ai criteri fissati dall'ente di gestione con il regolamento di cui all'articolo 27, continuano, secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica e/o compatibile, le attivita' agro-silvo-pastorali, la raccolta di prodotti naturali, incoraggiando anche la produzione artigianale di qualita' e l'attivita' agrituristica. Sono altresi' ammessi gli interventi previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere a), b) e c), della legge n. 457/1978, salvo l'osservanza del comma 1, lettera a), sulle destinazioni d'uso; 4) zona di promozione economica e sociale, da individuare nelle aree piu' estesamente modificate da processi di antropizzazione, nella quale le iniziative previste dal programma pluriennale di cui all'articolo 30 possono svilupparsi in armonia con le finalita' di tutela dell'area, per migliorare la vita sociale e culturale delle collettivita' locali ed il godimento dell'area stessa da parte dei visitatori. 2. Il piano dell'area naturale protetta e' redatto a cura dell'ente di gestione, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per i parchi, ed e' adottato e trasmesso alla Regione entro nove mesi dall'insediamento degli organi dell'ente di gestione. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si sostituisce all'ente di gestione per l'adozione del piano, affidandone la redazione alle proprie strutture competenti in materia o all'Agenzia regionale per i parchi, che debbono provvedere nel termine di un anno. 4. Il piano adottato ai sensi dei commi precedenti e' depositato per quaranta giorni presso le sedi degli enti locali interessati e della Regione. La Giunta regionale provvede, con apposito avviso da pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale, a dare notizia dell'avvenuto deposito e del relativo periodo. Durante questo periodo chiunque puo' prenderne visione e presentare osservazioni scritte all'ente di gestione, il quale esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta regionale. Entro tre mesi dal ricevimento di tale parere la Giunta regionale, previo esame congiunto della sezione aree naturali protette e della sezione prima del CTCR, propone al Consiglio regionale, l'approvazione del piano, apportando eventuali modifiche ed integrazioni e pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute. 5. Il piano approvato dal Consiglio regionale e' pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed e' immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati. 6. Il piano dell'area naturale protetta ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge n. 394/1991 e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilita' per gli interventi in esso previsti.