Art. 10.
                         Efficacia del piano
 
  1. Il piano, approvato dal Consiglio regionale, ha il valore e  gli
effetti  di  piano  territoriale  regionale  relativo  ad  un settore
funzionale, ai  sensi  dell'ultimo  comma  dell'art.  4  della  legge
regionale   15   aprile  1975,  n.  51  "Disciplina  urbanistica  del
territorio regionale e misure  di  salvaguardia  per  la  tutela  del
patrimonio  naturale  e  paesistico". Le eventuali modifiche ai piani
territoriali di  cui  alla  legge  regionale  n.  51/1975,  ai  piani
territoriali di coordinamento provinciale ed ai piani territoriali di
coordinamento  dei  parchi gia' in vigore devono essere apportate dal
piano cave in modo motivato ed espresso.
  2. Le previsioni del piano prevalgono  sulle  eventuali  previsioni
difformi contenute negli strumenti urbanistici approvati dai consigli
comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di
chiunque.
  3.  La  provincia,  dopo  l'approvazione  del  piano da parte della
Regione,  comunica  immediatamente  ai  comuni  interessati  le  aree
estrattive di competenza. Ferma l'immediata efficacia del piano delle
cave,  i  comuni  interessati devono provvedere, entro sei mesi dalla
avvenuta comunicazione, a introdurre le correzioni necessarie per  il
coordinamento   formale  dei  propri  strumenti  urbanistici  con  le
previsioni del piano delle cave.
  4.  Il  piano  ha  validita'  massima  di  dieci anni per i settori
sabbia, ghiaia e argille e di venti anni per il settore  lapideo;  la
validita' decorre dall'esecutivita' del piano.