Art. 10. Efficacia del piano 1. Il piano, approvato dal Consiglio regionale, ha il valore e gli effetti di piano territoriale regionale relativo ad un settore funzionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 "Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico". Le eventuali modifiche ai piani territoriali di cui alla legge regionale n. 51/1975, ai piani territoriali di coordinamento provinciale ed ai piani territoriali di coordinamento dei parchi gia' in vigore devono essere apportate dal piano cave in modo motivato ed espresso. 2. Le previsioni del piano prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici approvati dai consigli comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque. 3. La provincia, dopo l'approvazione del piano da parte della Regione, comunica immediatamente ai comuni interessati le aree estrattive di competenza. Ferma l'immediata efficacia del piano delle cave, i comuni interessati devono provvedere, entro sei mesi dalla avvenuta comunicazione, a introdurre le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici con le previsioni del piano delle cave. 4. Il piano ha validita' massima di dieci anni per i settori sabbia, ghiaia e argille e di venti anni per il settore lapideo; la validita' decorre dall'esecutivita' del piano.