Art. 5.
     Criteri e direttive per la formazione dei piani delle cave
 
  1. La Giunta regionale, entro  90  giorni  dall'entrata  in  vigore
della  presente legge determina i criteri per la formazione dei piani
provinciali  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   3,   con   particolare
riferimento:
   a)  alla  definizione dei giacimenti di cui e' possibile o in atto
lo sfruttamento;
   b)  alla  individuazione  degli  ambiti  territoriali  estrattivi,
intesi  come  siti  in cui puo' essere svolta l'attivita' estrattiva,
comprensivi del giacimento e delle aree di servizio;
   c)  alla  definizione  dei  bacini  territoriali   di   produzione
provinciali;
   d)  alla indicazione dei bacini di utenza correlati alla tipologia
del materiale prodotto;
   e)  alla  qualita'  e quantita' della sostanza di cava di cui puo'
essere consentita la coltivazione con riferimento alla determinazione
regionale  e  provinciale,   da   effettuarsi   secondo   una   stima
prudenziale, dei fabbisogni;
   f) alle modalita' di coltivazione per tipologia di giacimento;
   g)   all'assetto   finale  dell'area  oggetto  di  escavazione  in
attuazione del progetto previsto per i  singoli  ambiti  territoriali
dall'art.  11;
   h)   alla   destinazione  d'uso  finale  dell'ambito  territoriale
estrattivo.