Art. 5. Criteri e direttive per la formazione dei piani delle cave 1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina i criteri per la formazione dei piani provinciali ai sensi dell'art. 2, comma 3, con particolare riferimento: a) alla definizione dei giacimenti di cui e' possibile o in atto lo sfruttamento; b) alla individuazione degli ambiti territoriali estrattivi, intesi come siti in cui puo' essere svolta l'attivita' estrattiva, comprensivi del giacimento e delle aree di servizio; c) alla definizione dei bacini territoriali di produzione provinciali; d) alla indicazione dei bacini di utenza correlati alla tipologia del materiale prodotto; e) alla qualita' e quantita' della sostanza di cava di cui puo' essere consentita la coltivazione con riferimento alla determinazione regionale e provinciale, da effettuarsi secondo una stima prudenziale, dei fabbisogni; f) alle modalita' di coltivazione per tipologia di giacimento; g) all'assetto finale dell'area oggetto di escavazione in attuazione del progetto previsto per i singoli ambiti territoriali dall'art. 11; h) alla destinazione d'uso finale dell'ambito territoriale estrattivo.