Art. 9. Revisione del piano 1. Il piano delle cave puo' essere sottoposto a variazione o revisione su iniziativa della provincia per l'adeguamento ad eventuali fabbisogni aggiuntivi rispetto a quelli determinati ai sensi del comma 1 dell'art. 5 o per eventuali adeguamenti tecnici e normativi disciplinati dalla presente legge e non previsti dal piano, con la stessa procedura di cui all'art. 7. 2. La Giunta regionale, qualora accerti il permanere di una insufficiente produzione di sostanze di cava rispetto ai fabbisogni aggiuntivi di cui al comma 1, invita la provincia a provvedere alla revisione del piano; in caso di inadempienza, la Giunta regionale puo' sostituirsi alla provincia adottando gli atti necessari.