Art. 9.
                         Revisione del piano
 
  1. Il piano delle  cave  puo'  essere  sottoposto  a  variazione  o
revisione   su   iniziativa  della  provincia  per  l'adeguamento  ad
eventuali fabbisogni aggiuntivi  rispetto  a  quelli  determinati  ai
sensi  del comma 1 dell'art.  5 o per eventuali adeguamenti tecnici e
normativi disciplinati dalla presente legge e non previsti dal piano,
con la stessa procedura di cui all'art. 7.
  2. La  Giunta  regionale,  qualora  accerti  il  permanere  di  una
insufficiente  produzione  di sostanze di cava rispetto ai fabbisogni
aggiuntivi di cui al comma 1, invita la provincia a  provvedere  alla
revisione  del  piano;  in  caso di inadempienza, la Giunta regionale
puo' sostituirsi alla provincia adottando gli atti necessari.