Art. 1.
                      Programmazione regionale
 
  1. Il consiglio regionale, su proposta  della  giunta  regionale  e
sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla
legge  regionale  18 novembre 1991, n. 74, approva il piano regionale
di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 15 della  legge  regionale
11  aprile  1986, n. 17 e successive modificazioni, anche in mancanza
del  programma  regionale  di  sviluppo  e  del  relativo  quadro  di
riferimento  territoriale  di  cui  al  Titolo I, Capo I, della legge
regionale n.  17/1986.
  2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, sulla base dei  dati
forniti  dalle province ai sensi dell'art. 5, comma 3, definisce, nel
rispetto dei principi previsti dall'art.  3,  il  quadro  complessivo
delle  azioni  da  attivare  ai fini della costituzione di un sistema
organico e funzionalmente integrato di gestione dei rifiuti.
  3.  Il  piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti   prevede   in
particolare:
   a)  l'individuazione di eventuali ambiti territoriali ottimali per
la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi  in  deroga  all'ambito
provinciale definito dall'art. 23 del decreto legislativo n. 22/1997;
   b)  la  tipologia  ed il complesso degli impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, in  modo  da
garantire  efficienza  ed  economicita'  nella  gestione  dei rifiuti
stessi, tenuto  conto  degli  obiettivi  previsti  di  riduzione  dei
rifiuti  o  di  raccolta  differenziata  e di riciclaggio, nonche' le
misure per il raggiungimento dell'autosufficienza nella gestione  dei
rifiuti urbani non pericolosi;
   c)  il  complesso  delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti
necessari ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi
prossimi a quelli di produzione al fine di ridurre  i  movimenti  dei
rifiuti stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o
della necessita' di smaltire in impianti specializzati;
   d)   le  tipologie,  le  quantita'  e  l'origine  dei  rifiuti  da
recuperare o smaltire;
   e) la determinazione, nel rispetto delle  norme  tecniche  di  cui
all'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 22/1997,
di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
   f)  i  criteri per l'individuazione da parte delle province, delle
aree non idonee alla localizzazione degli impianti di  smaltimento  e
recupero  dei  rifiuti,  nonche'  per  l'individuazione  dei luoghi o
impianti adatti allo smaltimento;
   g) le condizioni ed i criteri tecnici per  la  localizzazione,  da
parte  delle province, degli impianti per la gestione dei rifiuti, ad
eccezione delle discariche,  nelle  aree  destinate  ad  insediamenti
produttivi;
   h) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a
favorirne  il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero, ottimizzando
tali operazioni soprattutto con riferimento al reimpiego  di  materie
prime;
   i)  le direttive per l'elaborazione dei progetti degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti, in modo che sia  garantito  il
corretto  dimensionamento  degli  stessi, soprattutto con riferimento
agli impianti di recupero di energia;
   l) le indicazioni  per  l'utilizzazione  agricola  dei  fanghi  di
depurazione  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,  n.  4,  del decreto
legislativo n. 99/1992;
   m) l'indicazione delle  risorse  finanziarie  disponibili  per  la
realizzazione delle azioni previste;
   n) la propria durata.
  4.  Il piano reionale di estione dei rifiuti e' adeguato secondo le
modalita' di cui all'art. 17, della  legge  regionale  n.  17/1986  e
successive modificazioni, sentito il comitato tecnico-scientifico per
l'ambiente previsto dalla legge regionale n. 74/1991.
  5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti puo' essere approvato
ed adeguato limitatamente a specifici settori o tipologie di rifiuti.
  6.  Il  piano  regionale  di  gestione dei rifiuti e' integrato dal
piano regionale per la bonifica delle aree inquinate dai rifiuti,  di
seguito  denominato  piano  regionale  per  la  bonifica,  che  viene
approvato ed adeguato contestualmente ad esso.
  7. Il  piano  regionale  per  la  bonifica,  sulla  base  dei  dati
acquisiti  in  relazione all'anagrafe delle aree da bonificare di cui
all'art.  9 prevede:
   a) l'ordine di priorita' degli interventi;
   b)   l'individuazione   delle   aree   da   bonificare   e   delle
caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
   c)  le  modalita'  per  l'intervento  di  bonifica  e  risanamento
ambientale;
   d) la stima degli oneri finanziari
   e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.