Art. 1. Programmazione regionale 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, approva il piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modificazioni, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale di cui al Titolo I, Capo I, della legge regionale n. 17/1986. 2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, sulla base dei dati forniti dalle province ai sensi dell'art. 5, comma 3, definisce, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 3, il quadro complessivo delle azioni da attivare ai fini della costituzione di un sistema organico e funzionalmente integrato di gestione dei rifiuti. 3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede in particolare: a) l'individuazione di eventuali ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in deroga all'ambito provinciale definito dall'art. 23 del decreto legislativo n. 22/1997; b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, in modo da garantire efficienza ed economicita' nella gestione dei rifiuti stessi, tenuto conto degli obiettivi previsti di riduzione dei rifiuti o di raccolta differenziata e di riciclaggio, nonche' le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani non pericolosi; c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessita' di smaltire in impianti specializzati; d) le tipologie, le quantita' e l'origine dei rifiuti da recuperare o smaltire; e) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 22/1997, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; f) i criteri per l'individuazione da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento; g) le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione, da parte delle province, degli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, nelle aree destinate ad insediamenti produttivi; h) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorirne il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero, ottimizzando tali operazioni soprattutto con riferimento al reimpiego di materie prime; i) le direttive per l'elaborazione dei progetti degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, in modo che sia garantito il corretto dimensionamento degli stessi, soprattutto con riferimento agli impianti di recupero di energia; l) le indicazioni per l'utilizzazione agricola dei fanghi di depurazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, n. 4, del decreto legislativo n. 99/1992; m) l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle azioni previste; n) la propria durata. 4. Il piano reionale di estione dei rifiuti e' adeguato secondo le modalita' di cui all'art. 17, della legge regionale n. 17/1986 e successive modificazioni, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale n. 74/1991. 5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti puo' essere approvato ed adeguato limitatamente a specifici settori o tipologie di rifiuti. 6. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' integrato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate dai rifiuti, di seguito denominato piano regionale per la bonifica, che viene approvato ed adeguato contestualmente ad esso. 7. Il piano regionale per la bonifica, sulla base dei dati acquisiti in relazione all'anagrafe delle aree da bonificare di cui all'art. 9 prevede: a) l'ordine di priorita' degli interventi; b) l'individuazione delle aree da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti; c) le modalita' per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale; d) la stima degli oneri finanziari e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.