Art. 10. Comitato regionale di indirizzo 1. Il comitato regionale di indirizzo e' un organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell'attivita' dell'ARPACAL. In particolare ha compiti generali di indirizzo verso il direttore generale ed esprime pareri su tutti gli atti di cui al precedente art. 8, nonche' di coordinamento delle attivita' di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva. 2. Il comitato regionale di indirizzo e' nominato dal presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa ed e' cosi' composto: a) il presidente della giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede; b) l'assessore all'ambiente; c) l'assessore alla sanita'; d) l'assessore all'industria; e) i presidenti delle province o, gli assessori provinciali del settore appositamente delegati; f) i sindaci dei comuni capoluogo calabresi; g) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative espressi dalle stesse; h) il presidente dell'UNCEM Calabria. i) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali 3. Il comitato regionale di indirizzo dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, viene istituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa. 4. Ai componenti il comitato non compete alcun emolumento se non il rimborso delle spese di viaggio. 5. Il comitato si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno su invito del suo presidente.