Art. 10.
                   Comitato regionale di indirizzo
    1. Il comitato regionale di indirizzo e' un organo di indirizzo e
di verifica dei risultati dell'attivita' dell'ARPACAL. In particolare
ha  compiti  generali  di  indirizzo  verso  il direttore generale ed
esprime pareri su tutti gli atti di cui al precedente art. 8, nonche'
di   coordinamento   delle   attivita'  di  tutela  ambientale  e  di
prevenzione primaria collettiva.
    2.  Il comitato regionale di indirizzo e' nominato dal presidente
della  giunta  regionale,  previa conforme deliberazione della giunta
stessa ed e' cosi' composto:
      a) il presidente della giunta regionale, o un suo delegato, che
lo presiede;
      b) l'assessore all'ambiente;
      c) l'assessore alla sanita';
      d) l'assessore all'industria;
      e) i presidenti delle province o, gli assessori provinciali del
settore appositamente delegati;
      f) i sindaci dei comuni capoluogo calabresi;
      g) tre         rappresentanti         delle        associazioni
ambientaliste maggiormente rappresentative espressi dalle stesse;
      h) il presidente dell'UNCEM Calabria.
      i) quattro   rappresentanti   delle   organizzazioni  sindacali
nazionali
    3.  Il  comitato  regionale  di  indirizzo  dura in carica per un
periodo  coincidente  con  la legislatura regionale. In sede di prima
attuazione  della presente legge, viene istituito entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della stessa.
    4.  Ai componenti il comitato non compete alcun emolumento se non
il rimborso delle spese di viaggio.
    5.  Il  comitato  si  riunisce obbligatoriamente almeno due volte
l'anno su invito del suo presidente.